27/05/2026
Art. 1Art. 3Art. 5Art. 35Art. 36Art. 44Art. 71

Accesso alle offerte tecniche oscurate in gara pubblica: irricevibilità del ricorso per tardività nell'impugnazione delle decisioni di oscuramento

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha dichiarato irricevibile il ricorso proposto da Gestopark S.r.l. contro il Comune di Alessandria, che aveva oscurato parti delle offerte tecniche presentate dagli aggiudicatari di una gara per la gestione della sosta a pagamento. Il Tribunale ha ritenuto che la pubblicazione delle offerte tecniche in versione oscurata costituiva una vera decisione amministrativa, immediatamente impugnabile entro il termine 'super accelerato' di dieci giorni previsto dall'art. 36 del Codice degli Appalti. Poiché il ricorso è stato proposto oltre tale termine, è stato dichiarato irricevibile. Le successive note del Comune che confermavano l’oscuramento sono state considerate meri atti confermativi, privi di portata propria e quindi non idonei a riaprire i termini di impugnazione.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, nel sistema degli appalti pubblici, il momento in cui le offerte tecniche vengono pubblicate in forma oscurata, in accoglimento delle istanze di segretezza degli operatori, rappresenta una decisione amministrativa pienamente lesiva e dunque impugnabile. La normativa prevede che l'impugnazione delle decisioni sull'oscuramento segua un rito semplificato e accelerato, con un termine perentorio di dieci giorni dalla pubblicazione/effettiva conoscenza. Il TAR sottolinea che la pubblicazione parziale, anche se motivata sinteticamente, è comunque manifestazione di volontà provvedimentale e non un semplice atto materiale. Le successive comunicazioni che ribadiscono la precedente decisione non fanno ripartire i termini di impugnazione, essendo meri atti confermativi. Il ricorso tardivo, benché motivato dalla necessità di tutelare il diritto di difesa e gli interessi conoscitivi dell’operatore economico non aggiudicatario, deve essere dichiarato irricevibile per rispetto della certezza dei rapporti giuridici e della speditezza delle procedure di gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato viene richiamato dalla parte ricorrente a supporto della necessità di trasparenza e piena ostensione degli atti di gara, sia per assicurare la verifica della legalità e del corretto svolgimento della procedura, sia per garantire la massima efficienza e imparzialità nella scelta dell'aggiudicatario.

Articolo 3

Il principio dell’accesso al mercato viene invocato per sostenere che ogni limitazione all’ostensione degli atti di gara (come l’oscuramento delle offerte) dovrebbe essere ammissibile solo nei limiti in cui non ostacoli la concorrenza, la trasparenza e la parità tra gli operatori economici.

Articolo 5

Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è richiamato tra i motivi del ricorso per lamentare che la decisione di oscuramento, non adeguatamente motivata, avrebbe leso la fiducia degli operatori economici nella regolarità e trasparenza dell’azione amministrativa.

Articolo 35

L’articolo 35 rappresenta il fulcro della questione: definisce i limiti e le modalità di accesso agli atti e consente alla stazione appaltante di oscurare parti delle offerte qualora ricorrano specifici e comprovati motivi di segretezza tecnica o commerciale, fermo restando che l’accesso può essere comunque consentito se necessario per la difesa in giudizio. Il TAR ribadisce che la decisione di oscuramento è provvedimentale e impugnabile, mentre l’onere motivazionale grava sull’aggiudicatario e sulla stazione appaltante.

Articolo 36

L’articolo 36 disciplina le modalità procedimentali dell’accesso agli atti di gara e le conseguenti impugnazioni: il TAR ne fa applicazione diretta dichiarando l’irricevibilità per tardività del ricorso, specificando che il termine di dieci giorni per impugnare la decisione di oscuramento decorre dalla sua pubblicazione, non potendo essere riaperto da mere note di conferma.

Articolo 44

L’articolo viene richiamato come base normativa della procedura di gara in oggetto (appalto integrato), ma non ha rilevanza nella motivazione sulla questione dell’accesso e della riservatezza degli atti.

Articolo 71

L’articolo viene citato quale fondamento procedurale per la scelta del tipo di gara (procedura aperta), ma non incide direttamente sulla questione controversa dell’accesso o oscuramento delle offerte tecniche.

Articoli di riferimento