29/04/2026
Art. 36

Respinto il ricorso di Althea Italia S.p.A. contro l'aggiudicazione del Lotto 3 nella gara regionale piemontese per la gestione delle tecnologie sanitarie

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso di Althea Italia S.p.A., che contestava l'aggiudicazione del Lotto 3 della gara regionale per la gestione delle tecnologie sanitarie al RTI Poliedra Sanità S.r.l. La ricorrente aveva sollevato diversi motivi di esclusione e contestazioni sui criteri di valutazione delle offerte, sulla mancata attribuzione di premialità per la parità di genere e sulla modalità di attestazione dei requisiti. Il giudice ha ritenuto infondate tutte le censure, confermando la legittimità dell'operato della stazione appaltante e dei criteri di gara, condannando Althea al pagamento delle spese processuali.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta nel merito le argomentazioni di Althea Italia, escludendo vizi tali da incidere sulla legittimità dell'aggiudicazione del Lotto 3. In particolare, il TAR ritiene che la documentazione e l'offerta tecnica di Poliedra Sanità (aggiudicatario) rispettino le prescrizioni del capitolato in tema di formazione del personale, ritenendo legittima la valutazione della stazione appaltante. Sulla capacità tecnico-professionale, il TAR ribadisce che per gli appalti di servizi il possesso dei requisiti può essere valutato complessivamente e non pro quota tra i membri del raggruppamento, salvo diversa previsione del bando. Riguardo alla presunta carenza nella reperibilità dei tecnici di Adiramef e alla valutazione dei criteri tecnici, la sentenza evidenzia un corretto esercizio della discrezionalità tecnica dell'amministrazione, senza vizi di illogicità o travisamento. È inoltre ritenuta irrilevante l'eventuale omissione del criterio premiale sulla parità di genere, poiché tutti i concorrenti disponendo della relativa certificazione, l’eventuale attribuzione del punteggio non avrebbe modificato la graduatoria. Infine, i criteri di aggiudicazione tabellari, quantitativi e discrezionali sono giudicati coerenti e legittimi, corrispondenti alla finalità di individuare la migliore offerta, riservando la verifica effettiva delle prestazioni dichiarate alla fase esecutiva. Il ricorso è dunque respinto e le spese seguono la soccombenza.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 36

L’articolo 36 è citato in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione e al diritto di accesso agli atti di gara da parte dei concorrenti, che consente ai partecipanti di verificare la regolarità delle offerte ed eventualmente impugnarle. La ricorrente ha potuto conoscere e visionare la documentazione relativa all’aggiudicazione (nota di comunicazione ex art. 36), esercitando il diritto di impugnazione nei termini e nelle modalità di legge. Il TAR richiama l’articolo per sottolineare la trasparenza del procedimento e la regolarità dell’accesso agli atti, elemento strumentale all’esercizio del diritto di difesa e alla tutela della par condicio tra i concorrenti.

Articoli di riferimento