29/04/2026
Art. 1Art. 2Art. 36Art. 108

Legittimità dei criteri di valutazione e del mancato criterio premiale per la parità di genere in una gara d'appalto regionale: respinto il ricorso di Althea Italia S.p.A.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso di Althea Italia S.p.A., seconda classificata nella gara per la gestione delle tecnologie sanitarie della Regione Piemonte, contro l’aggiudicazione del Lotto 4 al RTI Polygon S.p.A./H.C. Hospital Consulting S.p.A. Althea contestava da un lato la mancata previsione di un criterio premiale per la certificazione della parità di genere, dall’altro la presunta inadeguatezza e automatismo dei criteri di valutazione tecnica che, secondo la ricorrente, non avrebbero consentito di individuare davvero la migliore offerta. Il TAR ha ritenuto infondate entrambe le doglianze: la prima perché la presenza della certificazione in capo a tutti i principali concorrenti rende irrilevante la mancata previsione del criterio premiale; la seconda perché i criteri adottati dalla stazione appaltante rispettano la discrezionalità consentita dalla legge, sono articolati e ragionevolmente bilanciati. Althea è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su un’analisi delle censure di Althea alla luce dei principi e delle regole del nuovo Codice degli Appalti. Riguardo alla mancata introduzione di un criterio premiale per la certificazione della parità di genere, il Tribunale ha sottolineato che, essendo tutti i principali concorrenti (inclusa l’aggiudicataria) in possesso della certificazione, l’eventuale inserimento del criterio nella lex specialis non avrebbe modificato la graduatoria di gara né potuto portare ad una diversa aggiudicazione. Pertanto, manca un concreto interesse della ricorrente a vedere accolto il motivo. Sulla seconda doglianza, relativa ai criteri di valutazione (quantitativi, discrezionali, tabellari), il TAR ha ricostruito il bilanciamento operato nella documentazione di gara, rilevando che la distribuzione dei punteggi tra criteri discrezionali (più legati all’organizzazione del servizio e alla qualità), quantitativi (dati numerici) e tabellari (presenza/assenza di requisiti) è coerente con il principio del risultato e con il margine di discrezionalità riconosciuto alla stazione appaltante dal Codice degli Appalti. Non è dunque ravvisabile un vizio di illogicità o sviamento. Il ricorso, di conseguenza, è stato respinto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Invocato a supporto della legittimità dell’azione amministrativa, il principio del risultato è stato richiamato per sottolineare che la mancata previsione del criterio premiale sulla parità di genere non ha inciso negativamente sulla correttezza e sulla finalità della procedura, poiché non avrebbe alterato la graduatoria. Il TAR richiama il principio per motivare la conservazione degli atti di gara quando le loro finalità risultano comunque rispettate.

Articolo 2

Pur non citato espressamente in motivazione, il principio della fiducia permea la valutazione della discrezionalità tecnica riservata alla stazione appaltante nella scelta dei criteri di valutazione e nell’affidamento della procedura di gara, a condizione che non emergano irragionevolezza o sviamento, come riconosciuto dal giudice.

Articolo 36

Citato nei provvedimenti impugnati (comunicazione ex art. 36 comma 3), l’articolo disciplina le modalità di comunicazione e accesso agli atti della procedura. È rilevante nel contesto della piena trasparenza delle operazioni di gara e della possibilità per i concorrenti di accedere e contestare tempestivamente i provvedimenti adottati, base dell’azione processuale della ricorrente.

Articolo 108

È il fulcro della motivazione relativa ai criteri di aggiudicazione. L’articolo 108 demanda alla stazione appaltante un’ampia discrezionalità nella scelta dei criteri di valutazione (discrezionali, quantitativi, tabellari), purché connessi all’oggetto dell’appalto e tali da garantire un confronto concorrenziale. La sentenza conferma che la ripartizione scelta nel disciplinare di gara è conformemente articolata, immune da illogicità e non pregiudica la corretta individuazione della migliore offerta.

Articoli di riferimento