29/04/2026

Illegittima revoca di aggiudicazione: risarcimento a favore dell’impresa esclusa in gara pubblica per asili nido a Torino

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha riconosciuto la responsabilità del Comune di Torino per avere illegittimamente revocato l’aggiudicazione di un appalto per la gestione di nidi d’infanzia nei confronti della cooperativa Raggio di Sole. Accertata l’illegittimità del provvedimento dalla sentenza del Consiglio di Stato, il TAR ha condannato il Comune di Torino al risarcimento del danno patrimoniale limitato al lucro cessante e danno curriculare, decurtato del così detto 'aliunde perceptum', per un importo finale di € 22.050,00, oltre interessi e rivalutazione. Respinte invece le richieste di risarcimento per danno emergente, danno non patrimoniale e perdita di altre chance.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda su una approfondita analisi delle fasi della gara e delle motivazioni che avevano indotto il Comune di Torino a revocare l’aggiudicazione della gara in favore di Raggio di Sole. Secondo il TAR, la revoca era avvenuta senza che ricorressero condizioni di legge e senza una corretta valutazione della gravità della presunta violazione o della sua idoneità a compromettere il rapporto fiduciario. È stato altresì chiarito che l’operatore economico non era tenuto a fornire ulteriori dichiarazioni rispetto a fatti (una precedente revoca da parte di altro ente) emersi dopo la scadenza delle offerte nella procedura torinese. La sentenza ha ribadito che la responsabilità della P.A. per provvedimenti illegittimi ha natura oggettiva e non necessita della prova della colpa, richiedendo solo la prova del danno subito e del nesso di causalità. Quanto alla quantificazione, il risarcimento copre solo il mancato utile che l’impresa avrebbe conseguito (lucro cessante) e il danno curriculare, decurtati percentualmente per tenere conto dei guadagni alternativi che la cooperativa avrebbe potuto realizzare (aliunde perceptum). Sono stati invece esclusi il rimborso dei costi di partecipazione, il danno non patrimoniale e la perdita di chance di ulteriori appalti, per difetto di prova.