30/04/2026
Art. 1Art. 2Art. 36Art. 108

Legittimità dell'aggiudicazione del Lotto 2 per la gestione delle tecnologie sanitarie della Regione Piemonte – Respinto il ricorso di Althea Italia S.p.A.

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha respinto il ricorso di Althea Italia S.p.A. contro l’aggiudicazione del Lotto 2 della gara regionale per la gestione delle tecnologie sanitarie presso le aziende sanitarie piemontesi, confermando la legittimità dell’operato della commissione. Le doglianze sulla valutazione delle offerte tecniche, sull'attribuzione del punteggio e sull’assenza di criteri premiali per la parità di genere sono state considerate infondate. La sentenza ribadisce la corretta applicazione delle regole di gara, la discrezionalità della stazione appaltante nella scelta e ponderazione dei criteri di valutazione e l’assenza di violazioni della par condicio o dei principi di trasparenza e concorrenza.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che le censure di Althea circa l’erronea attribuzione dei punteggi, la violazione dei limiti dimensionali degli allegati tecnici e il mancato riconoscimento di criteri premiali sulla parità di genere non hanno fondamento. Il TAR ha ritenuto che la commissione ha valutato correttamente la documentazione prodotta dai concorrenti e che le regole sui limiti dimensionali dell’offerta erano finalizzate alla speditezza della procedura, non all’esclusione automatica dei concorrenti. Inoltre, l’omesso riconoscimento di un punteggio aggiuntivo per la certificazione sulla parità di genere non avrebbe cambiato l’esito della gara, poiché i concorrenti in graduatoria (inclusa la vincitrice) risultano comunque in possesso di tale certificazione. Sui criteri di aggiudicazione, il TAR ha confermato la piena discrezionalità nella scelta tra criteri discrezionali, tabellari e quantitativi, se congruenti e coerenti con le caratteristiche dell’appalto. La decisione si fonda quindi sull’assenza di profili di illogicità, irragionevolezza o sviamento nell’azione amministrativa, e sul rispetto dei principi fondamentali del Codice degli Appalti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato è stato richiamato per sottolineare che l’omesso inserimento di un criterio premiale per la parità di genere non ha prodotto effetti distorsivi sulla graduatoria. I giudici hanno applicato il principio secondo cui la gara deve essere valutata in modo che sia favorito il miglior risultato in termini di qualità, prezzo e interesse generale, principio che qui non è stato violato.

Articolo 2

Il principio della fiducia è stato implicitamente valorizzato nella valutazione dell’operato della commissione e della stazione appaltante, ritenendo legittima la discrezionalità nella valutazione delle offerte e nella gestione degli aspetti tecnici della procedura, in assenza di errori manifesti o violazioni delle norme.

Articolo 36

L’articolo è stato citato nell’ambito della comunicazione di aggiudicazione. Il TAR ha confermato il rispetto delle procedure di accesso, trasparenza e comunicazione dell’esito di gara, rilevando che non vi sono state violazioni in questa fase procedurale e che la ricorrente ha potuto esercitare pienamente le proprie facoltà partecipative e difensive.

Articolo 108

La sentenza si è diffusa sull’articolo 108 per giustificare la struttura dei criteri di aggiudicazione adottati nella gara: la commissione ha utilizzato correttamente criteri discrezionali (qualitativi), quantitativi (matematici) e tabellari, nel rispetto della discrezionalità attribuita dalla norma alla stazione appaltante, e purché tali criteri siano congruenti rispetto all’oggetto dell’appalto e non manifestamente illogici o discriminatori.

Articoli di riferimento