31/10/2025
Art. 10

Annullamento parziale della lex specialis per illegittimità dei requisiti tecnico-professionali nella gara per la gestione della sosta a pagamento del Comune di Alessandria

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Piemonte ha accolto parzialmente il ricorso di AMAG Mobilità S.p.A. contro gli atti di gara per la gestione della sosta a pagamento indetta dal Comune di Alessandria, annullando le clausole della lex specialis che prevedevano un requisito tecnico-professionale ritenuto sproporzionato e lesivo del principio di massima partecipazione. Sono stati dichiarati invece inammissibili i motivi relativi alle modalità di riassorbimento del personale e alle presunte contraddizioni sui requisiti economico-finanziari, nonché il ricorso per motivi aggiunti relativo alla mancata proroga del servizio.

Spiegazione Dettagliata

Il giudice amministrativo ha esaminato diversi profili di legittimità degli atti di gara. In primo luogo, ha dichiarato inammissibili i motivi fondati su presunte irregolarità nelle clausole relative al personale e ai criteri economico-finanziari, poiché tali previsioni non sono immediatamente escludenti e non precludono la partecipazione alla gara, secondo la giurisprudenza consolidata sull'impugnabilità degli atti di gara. Il motivo di ricorso accolto riguarda invece il requisito tecnico-professionale che imponeva ai partecipanti di aver eseguito almeno due servizi analoghi negli ultimi dieci anni, indipendentemente dalla durata, il che escludeva irragionevolmente società che, come la ricorrente, avevano svolto un unico servizio di lunga durata. Il TAR ha ritenuto che tale requisito contrasti con il principio di proporzionalità e con quello di massima partecipazione alle gare pubbliche, sanciti dall'art. 10 del Codice degli Appalti, e ne ha disposto l'annullamento. Per quanto concerne il ricorso per motivi aggiunti sulla mancata proroga tecnica, il TAR lo ha dichiarato inammissibile in quanto riferito ad atti privi di natura provvedimentale e comunque relativi alla fase esecutiva del contratto (di competenza del giudice ordinario). Le spese processuali sono state compensate tra le parti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 10

L'articolo 10 è stato richiamato dal TAR per sottolineare che i requisiti speciali di partecipazione richiesti dalle stazioni appaltanti (come quelli tecnico-professionali) devono essere strettamente attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto e devono favorire la massima partecipazione dei potenziali concorrenti, in particolare di micro, piccole e medie imprese. Il requisito impugnato, imponendo due servizi analoghi senza considerare la durata, è stato giudicato sproporzionato e lesivo dell'interesse alla massima partecipazione, portando all'annullamento della clausola in questione.

Articoli di riferimento