24/11/2025

Accesso agli atti nella fase esecutiva di appalto: cessazione della materia del contendere per ostensione documentale sopravvenuta

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Sintesi della Sentenza

La società G8 Mobili S.r.l., seconda classificata in una gara pubblica per la fornitura di arredi, ha impugnato il silenzio-rigetto della Provincia Autonoma di Trento riguardo una richiesta di accesso ad atti tecnici e certificazioni relativi alla fornitura eseguita dalla ditta aggiudicataria, sostenendo il diritto a visionare la documentazione per tutelare i propri interessi. Nel corso del giudizio, la Provincia ha provveduto a trasmettere la documentazione disponibile, dimostrando che i restanti documenti richiesti erano inerenti a fasi ancora non concluse dell’appalto. Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo l’accesso soddisfatto con riferimento alla documentazione nella disponibilità dell’Amministrazione, e ha compensato le spese tra le parti.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha affermato che un concorrente di gara ha diritto ad accedere alla documentazione prodotta in fase esecutiva di un contratto d’appalto pubblico, purché l’istanza non sia meramente esplorativa e riguardi vicende che possano legittimare il suo interesse, come un’eventuale risoluzione anticipata dell’appalto o la possibilità di subentro. Tuttavia, il diritto d’accesso sorge solo per documenti effettivamente esistenti presso l’Amministrazione al momento della richiesta; non sussiste alcun obbligo di ostensione su documenti che l’Amministrazione non possiede ancora. Inoltre, il Collegio ha osservato che la richiesta della ricorrente era stata soddisfatta con la produzione dei documenti relativi alla prima fase della fornitura, mentre la documentazione sulla seconda fase non era ancora nella disponibilità dell’Amministrazione. Di conseguenza, il diniego motivato dall’assenza dei documenti alla data di formazione del silenzio-rigetto è legittimo. Infine, una volta adempiuto all’accesso nelle more del giudizio, viene dichiarata la cessazione della materia del contendere, cioè la causa estingue la sua ragion d’essere per accadimenti successivi alla proposizione della domanda.