Illegittimità della clausola di ammissione alternativa per restauratori nel concorso pubblico della Provincia di Trento
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento ha annullato, per l’indirizzo 'materiali lapidei e superfici decorate dell’architettura', la previsione del bando di concorso che consentiva l’ammissione di candidati con l’iscrizione alternativamente al solo settore 1 o al solo settore 2 dell’elenco dei restauratori dei beni culturali, invece di richiedere l’iscrizione cumulativa ad entrambi i settori. È stata annullata la graduatoria per tale indirizzo nei confronti dei candidati privi dell’abilitazione su entrambi i settori, mentre è stata dichiarata inammissibile la parte di ricorso proposta dal ricorrente prima dell’approvazione della graduatoria.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la legittimità della clausola del bando di concorso per il reclutamento di funzionari restauratori presso la Provincia di Trento, la quale prevedeva che, per l’indirizzo 'materiali lapidei e superfici decorate dell’architettura', fosse sufficiente l’iscrizione all’elenco dei restauratori dei beni culturali per uno solo dei due settori di competenza. Il Tribunale rileva che la disciplina nazionale di settore richiede, invece, la titolarità dell’abilitazione per entrambi i settori, perché la posizione lavorativa implica attività su entrambe le tipologie di beni. La previsione alternativa del bando è stata considerata contraddittoria anche con altre previsioni della stessa Amministrazione (che per altri indirizzi avevano imposto l’iscrizione cumulativa) e lesiva della normativa nazionale sulle professioni regolamentate. La sentenza chiarisce inoltre che il ricorso avverso la sola clausola del bando, quando questa non impedisce la partecipazione ma solo ex post può risultare lesiva, è inammissibile per carenza d’interesse: la legittimazione nasce solo al momento dell’approvazione della graduatoria, da cui deriva la concreta lesione. La decisione ha quindi effetti conformativi soltanto sull’indirizzo e sugli atti impugnati nei limiti dell’interesse del ricorrente.



