05/08/2026
Art. 16Art. 94Art. 95

Conferma dell'aggiudicazione di una concessione demaniale marittima e rigetto del ricorso dell'ex affidataria: la corretta applicazione dei principi di concorrenza e valutazione tecnica nelle gare pubbliche

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso della società già affidataria di una concessione demaniale marittima, che aveva impugnato l’aggiudicazione della nuova concessione a favore della società Fuel s.r.l. e gli atti correlati alla procedura di gara. Le contestazioni riguardavano presunti conflitti di interesse, l’illegittimità della proroga dei termini, la presenza di un unico centro decisionale tra concorrenti, e l’asserita erroneità nella valutazione tecnica delle offerte. Il Tribunale ha dichiarato improcedibile il ricorso nella parte relativa alla riconsegna dei beni (per sopravvenuta carenza d’interesse) e, per la restante parte, lo ha ritenuto infondato, confermando la legittimità delle operazioni di gara e la valutazione discrezionale della commissione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda sulla corretta interpretazione delle norme sostanziali e procedurali relative alle gare pubbliche. In particolare, è stato chiarito che il conflitto di interesse rilevante ai fini di esclusione dalla gara (artt. 16 e 95 d.lgs. 36/2023) concerne solo i casi in cui il soggetto in conflitto abbia un ruolo funzionale nella procedura d’appalto, non potendosi considerare come tale il semplice vantaggio competitivo derivante da esperienze pregresse o conoscenze settoriali. Quanto alla proroga dei termini, il Tribunale ha ritenuto che la misura era legittima perché adottata nell’interesse della massima partecipazione e senza effetti discriminatori tra i concorrenti. Riguardo al presunto unico centro decisionale, la lex specialis prevedeva solo la facoltà, dopo l’aggiudicazione, di optare per una sola concessione in caso di aggiudicazione multipla, non l’esclusione delle società collegate già in fase di gara. In tema di punteggi tecnici, il TAR ha affermato la correttezza della discrezionalità tecnica della Commissione, sindacabile solo se illogica o arbitraria, non dimostrata nel caso di specie. Complessivamente, la sentenza ribadisce i principi di par condicio, trasparenza e correttezza dell’azione amministrativa nelle gare, nonché i limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 16

L’articolo 16 è stato richiamato per stabilire che il conflitto di interessi si configura solo quando un soggetto con compiti funzionali nella gara ha un interesse personale tale da minarne l’imparzialità, e non quando un operatore economico ha semplici vantaggi informativi o esperienziali. La sentenza chiarisce che le situazioni invocate dalla ricorrente (procura speciale, conoscenze pregresse) non integrano il presupposto normativo per l’esclusione dalla gara.

Articolo 94

L’articolo 94, che disciplina le cause di esclusione automatica, è stato indirettamente richiamato nelle argomentazioni sulla verifica dei requisiti degli operatori economici, soprattutto in merito alle dichiarazioni sui soci e sulle modifiche della compagine sociale: il TAR sottolinea che eventuali variazioni rilevano ai fini della verifica dei requisiti solo se effettivi e anteriori all’aggiudicazione.

Articolo 95

L’articolo 95, sulle cause di esclusione non automatica (tra cui conflitto di interessi e unicità del centro decisionale), è stato interpretato dal TAR in modo restrittivo: l’esclusione può intervenire solo in presenza di situazioni espressamente previste e non in base a una generica posizione di vantaggio o collegamento tra operatori. In particolare, la presunta esistenza di un centro decisionale unico tra concorrenti non determinava l’esclusione automatica dalla gara, ma solo l’eventuale necessità di optare per una sola concessione a valle dell’aggiudicazione, secondo la lex specialis.

Articoli di riferimento