10/10/2026
Art. 15Art. 90Art. 95Art. 96

Inammissibilità del ricorso per esclusione da gara: effetto automatico dell’interdizione ANAC e carenza d’interesse della ricorrente

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Friuli Venezia Giulia ha dichiarato inammissibile il ricorso della Sidoti Engineering s.r.l., esclusa da una gara bandita dall’Università di Trieste per il lotto 3, per carenza di interesse. Nonostante la società abbia impugnato il provvedimento di esclusione lamentando la mancata considerazione delle proprie giustificazioni e l’assenza di una valutazione sulla sua affidabilità, il TAR ha ritenuto che la causa espulsiva automatica derivante dall’interdizione ANAC (per falsa dichiarazione) determinasse, anche a prescindere dalla motivazione adottata dall’Amministrazione, il venir meno di ogni utilità concreta derivante dall’annullamento del provvedimento. La ricorrente, infatti, non avrebbe comunque potuto essere riammessa alla gara o ottenere l’aggiudicazione.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla constatazione che, durante lo svolgimento della procedura di gara, la ricorrente era destinataria di una sanzione interdittiva ANAC con effetto preclusivo ed espulsivo automatico dalla gara, ai sensi dell’art. 96, comma 1, d.lgs. 36/2023. Tale causa di esclusione opera immediatamente e senza margini di discrezionalità per l’Amministrazione, impedendo la partecipazione alla gara anche se sopravviene durante il procedimento. Il TAR chiarisce che la verifica della presenza di tale causa (l’iscrizione interdittiva nel casellario ANAC per falsa dichiarazione) prescinde dalle censure dedotte contro le motivazioni dell’esclusione, poiché anche un eventuale accoglimento del ricorso non offrirebbe alcuna utilità concreta al ricorrente, che resterebbe comunque escluso ex lege. Inoltre, il TAR precisa che non si tratta di ‘integrazione postuma della motivazione’ da parte della stazione appaltante, bensì della constatazione giudiziale di una condizione ostativa all’interesse attuale del ricorrente. Pertanto, il ricorso viene dichiarato inammissibile per carenza d’interesse e la società viene condannata alle spese di lite.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 15

Richiamato dalla ricorrente per contestare l’incompetenza del Direttore Generale nell’adottare il provvedimento di esclusione, sostenendo che la competenza spetterebbe al RUP. Tuttavia, questa censura è rimasta assorbita e non scrutinata, poiché la pronuncia è intervenuta sull’assorbente carenza di interesse.

Articolo 90

Richiamato indirettamente tra i motivi di ricorso per lamentare il difetto di motivazione, ma non è stato oggetto di specifica analisi in quanto la decisione si è basata su una causa di inammissibilità assorbente (l’effetto espulsivo dell’interdizione ANAC).

Articolo 95

Le cause di esclusione non automatica ex art. 95 sono state considerate in relazione alla falsa dichiarazione in una precedente gara, che però produce i suoi effetti automatici tramite l’iscrizione nel casellario ANAC. Nella sentenza si precisa che la situazione della ricorrente ricade nell’ipotesi di esclusione automatica prevista anche dall’art. 94, ma il riferimento all’art. 95 emerge nella contestazione della ricorrente circa la necessità di una valutazione discrezionale sull’affidabilità, che tuttavia viene esclusa dal TAR in presenza dell’iscrizione interdittiva.

Articolo 96

È la norma centrale applicata nella sentenza. L’art. 96, commi 1 e 14, disciplina l’esclusione automatica in caso di cause ostative (come quella ex art. 94, comma 5, lett. e) – iscrizione per falsa dichiarazione). Viene sancito che, una volta intervenuta l’interdizione ANAC, la stazione appaltante è obbligata ad escludere l’operatore, senza alcuna valutazione discrezionale. Il TAR sottolinea la natura vincolata di questa esclusione e il fatto che, anche se la motivazione dell’Amministrazione fosse stata diversa o carente, la presenza dell’interdizione ANAC comporta comunque l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.

Articoli di riferimento