Accesso agli atti di gara e documenti dell’esecuzione del contratto: limiti, presupposti e rigetto del ricorso (TAR Friuli Venezia Giulia, sentenza 19 novembre 2025)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La società E-Health S.r.l., seconda classificata in una gara d’appalto per servizi radiologici indetta da ASFO, ha presentato ricorso chiedendo l’annullamento del parziale silenzio-diniego e la condanna dell’ente al rilascio di vari atti riguardanti l’esecuzione del contratto. Il TAR ha respinto il ricorso, stabilendo che: da un lato, l’accesso civico generalizzato non si applica a richieste volte alla tutela d’interessi meramente personali e non generali; dall’altro, l’accesso documentale ex lege 241/1990 deve essere specifico, strumentale e ben individuato. Nel caso concreto, ASFO aveva già messo a disposizione tutti i documenti esistenti e pertinenti, mentre le ulteriori richieste di E-Health risultavano troppo generiche, alcune prive di nesso con la situazione giuridica azionata o relative a documenti inesistenti o non tempestivamente richiesti. Il TAR ha quindi rigettato il ricorso, compensando le spese.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha analizzato la richiesta di accesso presentata da E-Health distinguendo tra accesso civico generalizzato (ex d.lgs. 33/2013) e accesso documentale (ex legge 241/1990). Ha chiarito che l’accesso civico è finalizzato al controllo diffuso sull’uso delle risorse pubbliche ed è escluso quando la richiesta persegue esclusivamente finalità difensive e interessi privati, come nel caso in esame. In riferimento all’accesso documentale, il Collegio ha sottolineato che la richiesta deve essere circoscritta, giustificata da uno specifico interesse personale, concreto e attuale e riferita ad atti precisamente individuati. La domanda di E-Health risultava generica, mirata a un controllo generalizzato e, per molte categorie di atti, priva di nesso diretto con la situazione giuridica di interesse o riferita a documenti prodotti dopo la domanda o comunque non tempestivamente richiesti. Inoltre, ASFO aveva già fornito tutti i documenti disponibili e, laddove non vi era prova della mancata ostensione, il TAR ha dato prevalenza alle attestazioni dell’Amministrazione. Sulla contestata mancata notifica alla società subentrata (EVI3 s.r.l.), il TAR ha rilevato che la ricorrente ha avuto piena contezza del subentro solo in corso di giudizio e che, comunque, il ricorso era infondato anche nel merito. In sintesi, la sentenza precisa che l’accesso agli atti nelle gare pubbliche non può essere esercitato in modo esplorativo o meramente emulativo, e che l’Amministrazione adempie correttamente ove fornisca quanto in suo possesso, specie con modalità digitali previste dal nuovo Codice degli Appalti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 35 è stato richiamato per sottolineare che l’accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici avviene in modalità digitale, tramite piattaforme, garantendo trasparenza e riservatezza. Il TAR ha accertato che ASFO aveva adempiuto a tali obblighi fornendo l’accesso digitale a tutte le categorie di atti disponibili e previsti dalla normativa, e che la modalità di ostensione tramite link informatici era conforme ai requisiti previsti dal Codice. Inoltre, il TAR ha evidenziato che l’accesso è limitato alle fasi e agli atti indicati dalla norma e che le richieste generiche o relative ad atti non esistenti o riservati non possono essere accolte.
L’articolo 119 è stato richiamato con riferimento alla vicenda del subappalto e all’autorizzazione implicita derivante dal decorso del termine previsto dal comma 16. Il TAR ha accertato che il contratto di subappalto e la relativa autorizzazione erano stati ostesi all’istante, in quanto previsti dalla disciplina di settore, e che la normativa vigente impone trasparenza e documentazione anche su questi atti nell’ambito della gestione del contratto pubblico. La sentenza riconosce la rilevanza dell’art. 119 per l’accessibilità e la pubblicità degli atti relativi all’affidamento in subappalto e per la disciplina delle relative comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici.



