Gara appalto riqualificazione energetica CDS E4 Trieste: legittima l'aggiudicazione nonostante la mancata offerta di gestione informativa BIM
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso del RTI Ennio Riccesi Holding S.r.l. e Radar S.r.l. contro l’aggiudicazione dei lavori di riqualificazione energetica della casa dello studente E4 alla I.T.I. Impresa Generale S.p.A., ritenendo legittima la procedura. Il ricorrente contestava la mancata presentazione dell’offerta di gestione informativa (BIM) e presunte violazioni dei principi di concorrenza e della verifica dell’anomalia dell’offerta. Il TAR ha concluso che la lex specialis non imponeva l’obbligo di presentazione di tale offerta in fase di gara, respingendo tutte le censure. È stata inoltre dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse l’istanza di accesso agli atti.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che nei bandi di gara pubblica la lex specialis (Disciplina di gara, Bando e Capitolato) è il riferimento principale per stabilire gli obblighi dei concorrenti. Nel caso di specie, la documentazione di gara non richiedeva la presentazione, a pena di esclusione, dell’offerta di gestione informativa (BIM) come parte dell’offerta tecnica. Il TAR ha valutato che l’interpretazione del disciplinare era chiara: non costituendo l’offerta di gestione informativa un requisito, la mancata presentazione non poteva comportare né l’esclusione, né attribuire un indebito vantaggio. Analogamente, non è stata riscontrata alcuna violazione dei principi di concorrenza (né disparità di trattamento, né violazione del legittimo affidamento). In merito alla verifica di anomalia dell’offerta, il TAR ha riconosciuto il margine di discrezionalità della stazione appaltante: non sono emerse carenze istruttorie tali da rendere illegittima l’aggiudicazione. Infine, la domanda di accesso agli atti è stata dichiarata improcedibile essendo stato spontaneamente soddisfatto l’accesso.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio dell’accesso al mercato, concorrenza e parità di trattamento è stato invocato dai ricorrenti per contestare un presunto vantaggio concorrenziale ottenuto dall’aggiudicataria (I.T.I. S.p.A.). Il TAR ha stabilito che non essendo richiesto dalla legge di gara la presentazione dell’offerta di gestione informativa in fase di gara, non si configura violazione del principio di concorrenza o disparità di trattamento tra i concorrenti.
L’articolo è stato indirettamente richiamato in relazione ai livelli e contenuti della progettazione, nonché alla verifica dei costi della manodopera. Il TAR ha ritenuto congrua la verifica dei costi della manodopera effettuata dalla stazione appaltante, coerente con quanto richiesto dall’art. 41, che specifica requisiti e standard per i progetti e relativi controlli, soprattutto per quanto concerne la trasparenza e completezza dell’offerta e la difesa della parità tra operatori.
Richiamato in relazione alla verifica di anomalia delle offerte. Il TAR ha evidenziato che le valutazioni di congruità e sostenibilità dell’offerta sono rimesse all’ampia discrezionalità tecnica della stazione appaltante, salvo macroscopiche irregolarità, che non sono emerse. La giustificazione presentata dall’aggiudicataria in merito ai costi della manodopera è risultata congrua e addirittura superiore a quella stimata dalla stazione appaltante, in linea con quanto disposto dall’art. 110 sulla valutazione delle offerte anormalmente basse.



