Affidamento del servizio di raccolta differenziata mediante procedura negoziata senza bando nel Comune di Udine: legittimità e limiti applicativi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Friuli Venezia Giulia ha rigettato il ricorso di Onofaro Antonino s.r.l., che contestava la legittimità dell’affidamento, mediante procedura negoziata senza bando, del servizio sperimentale di raccolta differenziata con campane intelligenti nel Comune di Udine. Il Tribunale ha ritenuto legittimo l’affidamento diretto, motivato dalla fase sperimentale, dall’infungibilità del servizio e dall’esigenza di continuità, escludendo sia la violazione dei principi di rotazione che l’illegittimità per presunto frazionamento artificioso dell’appalto. I motivi aggiunti contro le deliberazioni comunali sono stati dichiarati inammissibili per carenza di interesse.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’esame della particolare situazione procedimentale in cui la stazione appaltante (NET s.p.a.) si trovava, dovendo garantire la prosecuzione di un servizio sperimentale tecnologicamente avanzato senza soluzione di continuità e senza possibilità materiale, per i tempi ristretti, di svolgere un’ordinaria gara pubblica aperta. Il ricorso alla procedura negoziata senza bando è stato ritenuto conforme all’art. 76 del d.lgs. 36/2023 poiché la prestazione era infungibile, per motivi tecnici e di costi, rispetto a quanto già installato e in uso. Il TAR ha anche escluso l’applicabilità del principio di rotazione (art. 49 d.lgs. 36/2023), trattandosi di appalto sopra soglia, e ha ritenuto infondate le doglianze circa il frazionamento artificioso e la mancata consultazione di almeno cinque operatori, in quanto tali obblighi si applicano agli appalti sotto soglia. Le presunte lesioni derivanti dalle delibere comunali sono state dichiarate insussistenti: tali atti erano meri presupposti senza autoefficacia lesiva. Il Tribunale ha compensato le spese di lite per la particolarità della vicenda e ha disposto l’esecuzione della sentenza da parte dell’amministrazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 49 sul principio di rotazione è stato invocato dalla ricorrente per contestare l’affidamento ripetuto al medesimo operatore. Il TAR ha chiarito che tale principio e i relativi obblighi si applicano esclusivamente agli affidamenti sotto soglia e non ricorrono nella fattispecie esaminata, trattandosi di appalto sopra soglia. Inoltre, la nuova formulazione dell’art. 76 non prevede più, per le procedure negoziate sopra soglia, il richiamo espresso al principio di rotazione previsto dal previgente codice.
L’articolo 76 disciplina l’utilizzo della procedura negoziata senza pubblicazione di un bando, ammessa in presenza di motivi tecnici che rendono l’appalto infungibile e non realmente contendibile sul mercato. Il TAR ha ritenuto la scelta della NET s.p.a. conforme a questa disposizione, in quanto giustificata dalla peculiare natura sperimentale del servizio, dalla necessità di continuità operativa e dall'impossibilità materiale di indire tempestivamente una gara aperta senza interrompere il servizio. La motivazione sull’assenza di concorrenza e sulla specificità tecnica della prestazione è stata considerata adeguata e coerente con la disciplina dell’art. 76.



