29/07/2026
Art. 11Art. 57Art. 71Art. 93Art. 101Art. 102Art. 107Art. 108Art. 110

Annullamento della procedura di gara per irregolare coinvolgimento di esperti esterni nelle valutazioni tecniche – Gara PACS Regione Friuli Venezia Giulia

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Friuli Venezia Giulia ha annullato l'aggiudicazione e tutti gli atti della gara per la gestione del sistema PACS regionale, accogliendo i motivi di Ebit S.r.l. relativi all'illegittima attribuzione di compiti valutativi a professionisti esterni alla commissione giudicatrice e alla modifica postuma dei criteri di valutazione delle offerte tecniche. I primi tre motivi della ricorrente relativi all'esclusione delle prime due classificate sono stati dichiarati infondati o improcedibili per carenza di interesse, in quanto il ricorrente, risultando terzo, avrebbe comunque visto prevalere un altro concorrente. Il ricorso incidentale di Fujifilm è stato respinto poiché non sussistevano i presupposti per l'esclusione di Ebit S.r.l.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda su valutazioni sia procedurali che sostanziali. Il TAR, dopo aver ribadito che il terzo classificato può agire solo se impugna la posizione sia del primo sia del secondo graduato, ha escluso la fondatezza dei motivi che miravano all'esclusione delle concorrenti Agfa e Fujifilm per asserita violazione dei requisiti tecnici e di conformità normativa. Tuttavia, ha accolto – con effetto caducatorio sull’intera gara – le censure sulla gestione della prova pratica: la commissione giudicatrice ha affidato compiti valutativi (e non solo istruttori) a 37 esperti esterni, che hanno attribuito punteggi e stilato schede valutative, condizionando il giudizio tecnico finale. Inoltre, la commissione ha modificato i criteri di valutazione delle offerte tecniche dopo l’apertura delle offerte, suddividendo i sub-criteri previsti nella lex specialis in ben 131 sub-subcriteri, alterando la parità di trattamento e violando i principi di trasparenza e par condicio. Queste violazioni—ritenute vizio radicale—impongono la rinnovazione della gara. Il ricorso incidentale di Fujifilm, che chiedeva l’esclusione di Ebit per presunte irregolarità nell’offerta economica, è stato respinto perché la lex specialis non prevedeva l’esclusione per le irregolarità denunciate e il documento contestato era di produzione facoltativa.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

Invocato nei motivi aggiunti di Ebit per eccepire l’inadeguatezza delle tutele garantite dal contratto collettivo scelto dall’aggiudicataria, con particolare riferimento alla verifica dell’equivalenza e congruità delle condizioni lavorative. La sentenza non si sofferma analiticamente su questo punto poiché la questione diviene improcedibile e, comunque, la valutazione sui criteri di affidamento è assorbita dalla pronuncia di illegittimità radicale della gara.

Articolo 57

Richiamato a proposito dell’obbligo di inserire e rispettare la clausola sociale nella documentazione di gara e nelle offerte. È utilizzato dall’impugnante per contestare la mancata presentazione di un adeguato progetto di riassorbimento del personale da parte dell’aggiudicataria, ma la questione viene dichiarata improcedibile per carenza di interesse della terza classificata.

Articolo 71

Disciplina la tipologia procedurale della gara (procedura aperta), che costituisce il presupposto formale del contenzioso ma non gioca un ruolo centrale nella declaratoria di illegittimità accolta dal TAR.

Articolo 93

Norma centrale nella decisione: disciplina la composizione e i poteri della commissione giudicatrice, riservandole in via esclusiva la valutazione delle offerte tecniche ed economiche. Il TAR ha ritenuto violato l’articolo 93 perché la commissione ha delegato effettivamente il potere valutativo – anziché il solo supporto istruttorio – a esperti esterni, alterando la regolarità delle operazioni di gara.

Articolo 101

Analizzato nel ricorso incidentale di Fujifilm che lamentava l’irregolarità formale di documenti presentati da Ebit. Il TAR chiarisce come il soccorso istruttorio non sia applicabile per l’offerta economica e, comunque, non sussistendo obbligo di produzione del documento contestato, non vi era ragione di esclusione.

Articolo 102

Invocato a supporto delle doglianze sulla necessità che gli operatori economici si impegnino per la stabilità occupazionale e la tutela dei lavoratori nella transizione dell’appalto, aspetto assorbito nell’improcedibilità dei relativi motivi.

Articolo 107

Rilevante per la parte in cui il TAR richiama il principio della trasparenza e imparzialità nella selezione degli operatori economici, principi violati dalla commissione con la modifica dei criteri di valutazione dopo l’apertura delle offerte e con l’attribuzione di poteri valutativi a soggetti non legittimati.

Articolo 108

Norma fondamentale per la definizione e la ponderazione dei criteri di aggiudicazione e per l’obbligo di predefinire i parametri di valutazione. Il TAR ne ha ravvisato la violazione nella scomposizione, avvenuta ex post, dei criteri nei 131 sub-subcriteri mai previsti nella lex specialis, ledendo la par condicio e la trasparenza della procedura.

Articolo 110

Richiamato nei motivi aggiunti in relazione all’anomalia dell’offerta e alla verifica della sostenibilità economica dell’aggiudicataria. Tuttavia, la questione è rimasta assorbita dall’annullamento della gara per le irregolarità più gravi nella fase valutativa.

Articoli di riferimento