Esclusione di un operatore economico per inidoneità dell’impegno a dotarsi di magazzino vendita: legittimità delle clausole di gara e dei criteri di valutazione
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso di Cor.El. s.r.l., esclusa dalla gara per la fornitura di materiale elettrico indetta da Livenza Tagliamento Acque s.p.a., poiché l’impegno presentato per dotarsi di un magazzino vendita con possibilità di ritiro al banco non era ritenuto idoneo. Il Tribunale ha giudicato legittime le clausole di gara che richiedevano tale requisito e ha ritenuto corretta la valutazione della commissione che ha escluso la ricorrente per non aver garantito l’esecuzione in proprio della vendita al banco. Non era necessario attivare il soccorso istruttorio, poiché la documentazione era sostanzialmente inidonea e non solo incompleta.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che la stazione appaltante può richiedere, come requisito di esecuzione, la disponibilità di un magazzino con vendita al banco se giustificato dalle esigenze del servizio. Sebbene il TAR, con una precedente sentenza, avesse dichiarato nulla la clausola che imponeva la presentazione a pena di esclusione di un contratto tipico preliminare (locazione, acquisto o comodato), resta intatto l’obbligo per il concorrente di dimostrare tramite un impegno concreto e idoneo la futura disponibilità del magazzino. L’accordo presentato da Corel demandava la vendita al banco a un soggetto terzo non legato formalmente alla gara, risultando così sostanzialmente non idoneo e legittimamente escluso. La richiesta di attivazione del soccorso istruttorio per integrare l’offerta è stata respinta perché tale strumento non può essere usato per cambiare la sostanza dell’impegno presentato. Il giudice ha ritenuto che le clausole della lex specialis rispondevano a esigenze operative e rispettavano il principio di proporzionalità, legittimando la scelta della stazione appaltante.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 10 è richiamato per affermare il principio della tassatività delle cause di esclusione e della proporzionalità dei requisiti di gara. Il TAR ribadisce che la clausola che imponeva, a pena di esclusione, la presentazione di un ‘contratto tipico’ era eccessiva ed è stata dichiarata nulla nella precedente sentenza. Tuttavia, resta legittimo richiedere la dimostrazione concreta della possibilità di dotarsi di un magazzino, requisito proporzionato e giustificato dall’oggetto dell’appalto, in conformità all’art. 10.
L’articolo 101 è citato in relazione al soccorso istruttorio. Il giudice chiarisce che questo istituto serve a sanare mere carenze o irregolarità documentali e non può essere utilizzato per cambiare la sostanza dell’impegno assunto dal concorrente. Nel caso di specie, la documentazione prodotta da Corel non era semplicemente incompleta ma sostanzialmente inidonea; pertanto, non vi era margine per l’attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’articolo 101.
L’articolo 113 disciplina i requisiti per l’esecuzione dell’appalto e la necessità che questi siano proporzionati e chiaramente previsti nei documenti di gara. Il TAR conferma che la richiesta di disporre di un magazzino con vendita al banco, prevista dalla lex specialis, costituisce un legittimo requisito di esecuzione, essendo coerente con le necessità del contratto e rispettando i principi di trasparenza e proporzionalità richiamati nella norma.



