30/12/2025
Art. 94Art. 95Art. 98Art. 107

Rigetto del ricorso di Zini Elio S.r.l. contro l’aggiudicazione a Sicurezza e Ambiente S.p.A. per il servizio di pronto intervento stradale nei Comuni di Trieste e Padova

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso principale proposto da Zini Elio S.r.l. che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione della concessione a Sicurezza e Ambiente S.p.A., non rilevando nelle valutazioni e nelle certificazioni prodotte irregolarità o illeciti tali da escludere l’aggiudicatario o annullare l’attribuzione dei punteggi contestati. Conseguentemente, il ricorso incidentale di Sicurezza e Ambiente S.p.A., volto invece a escludere Zini Elio S.r.l. e MPM S.r.l., è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il TAR ha condannato Zini Elio S.r.l. al pagamento delle spese di lite verso l’Amministrazione e Sicurezza e Ambiente, compensando le spese con MPM S.r.l.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta una controversia legata all’aggiudicazione di una concessione pubblica, impugnata sia con ricorso principale (Zini Elio S.r.l.) sia con ricorso incidentale (Sicurezza e Ambiente S.p.A.), entrambi miranti alla reciproca esclusione dei concorrenti. Il TAR, seguendo il principio giurisprudenziale che in casi di ricorsi incrociati occorre trattare prioritariamente il ricorso principale, ha dapprima valutato e respinto le doglianze della ricorrente principale. In particolare, ha ritenuto legittima e veritiera la certificazione di parità di genere prodotta dall’aggiudicatario e infondate le contestazioni sulla disponibilità dei veicoli offerti, escludendo la presenza di illeciti o false dichiarazioni tali da giustificare l’esclusione dell’aggiudicatario o la revisione dell’esito di gara. Di conseguenza, il ricorso incidentale, avente natura strumentale rispetto all’esito del principale, è stato dichiarato improcedibile. La sentenza ribadisce la centralità del rispetto sostanziale dei requisiti e la necessità di motivare in modo concreto l’esclusione per illecito professionale o altre cause, richiamando l’inversione procedimentale prevista dal Codice degli Appalti e la proporzionalità nella valutazione delle dichiarazioni e dei documenti prodotti. Le spese sono state poste a carico della parte soccombente, a conferma del principio di responsabilità processuale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 94

L’articolo 94, che disciplina le cause di esclusione automatica, è stato richiamato nel contesto della verifica dei requisiti generali dei concorrenti e delle contestazioni sulle false dichiarazioni nelle domande di partecipazione. Tuttavia, il TAR ha verificato che l’amministrazione ha correttamente valutato l’assenza delle condizioni per l’esclusione automatica, non riscontrando condanne definitive o altre cause ostative in capo all’aggiudicatario.

Articolo 95

L’articolo 95, relativo alle cause di esclusione non automatica (come il grave illecito professionale), è stato invocato sia da parte ricorrente che contro-ricorrente contestando reciprocamente l’affidabilità e integrità dei soggetti concorrenti. Il TAR ha ribadito che, ai fini dell’esclusione per illecito professionale, è necessaria una chiara motivazione e una valutazione puntuale dell’impatto e della gravità delle infrazioni o dichiarazioni, che non è risultata nel caso di specie provata nei confronti dell’aggiudicatario.

Articolo 98

L’articolo 98 disciplina la nozione di illecito professionale grave. Entrambe le parti hanno invocato questa norma per sostenere l’esclusione della controparte, adducendo false dichiarazioni o la mancata disponibilità di mezzi e centri operativi. Il TAR, dopo avere valutato la documentazione, ha escluso che vi fossero elementi oggettivi integranti la gravità e la natura fraudolenta delle condotte contestate, né una corrispondenza con le ipotesi di illecito professionale tali da giustificare l’esclusione automatica o discrezionale dal procedimento.

Articolo 107

L’articolo 107, sui principi generali di selezione, è stato applicato in relazione al metodo adottato dalla stazione appaltante (inversione procedimentale) e alla verifica delle offerte e dei requisiti prima dell’aggiudicazione. Il TAR ha confermato che la procedura seguita dall’Amministrazione è conforme al principio di trasparenza e imparzialità, e che il controllo è avvenuto in modo regolare e imparziale, salvaguardando la correttezza della selezione.

Articoli di riferimento