Annullamento del bando di gara per il servizio di distribuzione gas a Pordenone per mancata trasparenza sul valore di rimborso (VIR) in presenza di disaccordo tra gestore uscente e stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Friuli Venezia Giulia ha accolto il ricorso di Italgas Reti S.p.A. e annullato il bando di gara per la concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell'Ambito Territoriale Minimo di Pordenone. Il bando non riportava con sufficiente trasparenza l’esistenza di un disaccordo tra il gestore uscente e gli enti concedenti sulla determinazione del valore di rimborso (VIR), obbligo invece previsto dalla normativa di settore. La sentenza afferma che la stazione appaltante deve evidenziare nei documenti di gara tutte le informazioni rilevanti sui disaccordi attinenti al VIR per permettere ai partecipanti di presentare offerte consapevoli e tutelare i diritti del gestore uscente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza parte dalla contestazione di Italgas Reti S.p.A. secondo cui il bando di gara ometteva di rappresentare la sussistenza di disaccordi in ordine al valore di rimborso spettante al gestore uscente in alcuni Comuni, violando l’art. 5, comma 16, del d.m. 226/2011. Il TAR evidenzia che il 'disaccordo' e il 'contenzioso' sono situazioni giuridiche distinte: il primo è uno stato di mancato accordo tra le parti, il secondo implica una vera e propria lite giudiziaria. La normativa richiede, già in presenza di disaccordo (e non solo di contenzioso), che nel bando siano riportate tutte le informazioni rilevanti sulle stime delle parti e sui punti di divergenza. L’omissione di tali dati comprime la possibilità per i concorrenti di formulare offerte consapevoli e rischia di ledere i diritti del gestore uscente. Il TAR, rilevata la mancata osservanza di tali obblighi, annulla dunque il bando e gli atti allegati, precisando che la trasparenza e la completezza delle informazioni costituiscono un presidio dei principi concorrenziali e di tutela degli operatori del mercato. Le spese sono compensate per la novità e particolarità della questione.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 71 del nuovo Codice degli Appalti è il fondamento della procedura aperta utilizzata per la gara. Viene richiamato per confermare che la procedura seguita era una procedura aperta sopra soglia, prevedendo la possibilità per qualsiasi operatore economico di presentare offerta. La pronuncia, tuttavia, non verte direttamente sulla disciplina della procedura aperta in sé, ma sulla qualità e trasparenza delle informazioni da fornire ai concorrenti nell’ambito di questa procedura, ribadendo che la corretta applicazione delle norme procedurali di gara non può prescindere dal rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla disciplina di settore (in particolare, in presenza di disaccordi sul valore di rimborso).



