16/04/2025
Art. 62

Rigetto del ricorso per impugnazione degli atti relativi alla procedura di project financing ad iniziativa privata per la gestione della pubblica illuminazione

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso presentato dalla società City Green Light S.r.l. contro gli atti approvativi della proposta di finanza di progetto e nomina del promotore (Hera Luce s.r.l.) per la gestione degli impianti di pubblica illuminazione del Comune di Sacile. Il Tribunale ha ritenuto non fondate le doglianze relative alla qualificazione del Comune come stazione appaltante nella fase preliminare, alla violazione dei principi di imparzialità e par condicio, e ha confermato la legittimità della procedura seguita, anche con riguardo alla valutazione tecnica e alle competenze della società di supporto V&M s.r.l. L’istanza di accesso agli atti è stata dichiarata cessata per sopravvenuta trasmissione documentale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza conferma che la fase preliminare di valutazione e approvazione di una proposta di project financing ad iniziativa privata, volta all’individuazione del progetto di fattibilità da porre a base di gara, non coincide con una procedura di affidamento e, pertanto, non richiede la qualificazione del Comune come stazione appaltante ai sensi dell’art. 174, comma 5 del d.lgs. 36/2023. Tale fase rappresenta un’attività discrezionale di individuazione dell’interesse pubblico, non sottoposta ai rigidi principi delle procedure concorsuali di gara, quali la predeterminazione dei criteri di valutazione o la par condicio tra concorrenti. La valutazione comparativa tra le proposte spontanee è stata svolta con criteri definiti in modo coerente e motivato, rispettando imparzialità e ragionevolezza. Le censure relative alla mancanza di requisiti della società V&M s.r.l. sono state respinte, avendo la stessa società fornito adeguate garanzie tecniche e di firma degli elaborati tramite direttore tecnico. Infine, si è esclusa la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia U.E. sul tema dell’inquadramento della fase preliminare quali procedure di aggiudicazione. La sentenza fa quindi chiarezza sui confini procedurali della fase preliminare del project financing ad iniziativa privata e sulla non applicabilità di alcune disposizioni proprie delle gare di appalto pubblico.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 62

L’articolo 62 è stato richiamato dalla ricorrente per sostenere che il Comune di Sacile non possedeva la qualificazione necessaria come stazione appaltante per svolgere attività di valutazione e approvazione della proposta di project financing, in particolare per via delle disposizioni sulla qualificazione relative alle procedure di affidamento. Il Tribunale ha chiarito che tale qualificazione ai sensi dell’art. 62 richiede che la stazione appaltante operi in procedure di affidamento, mentre la fase controversa è una preliminare attività discrezionale di valutazione e inserimento negli strumenti di programmazione, non qualificandosi come attività di affidamento né come procedura di gara, e pertanto non soggetta ai relativi obblighi di qualificazione.

Articoli di riferimento