03/04/2024
Art. 108Art. 8

Applicazione della legge sull'equo compenso nella gara per servizi di ingegneria e nullità dell'aggiudicazione per violazione dei compensi minimi

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Veneto ha esaminato il ricorso di un raggruppamento di imprese contro l'aggiudicazione di una gara di progettazione suddivisa in due lotti per lavori di adeguamento di ospedali pubblici. Il ricorrente lamentava la violazione della legge n. 49/2023 sull'equo compenso, contestando che l'aggiudicatario avesse proposto un ribasso economico sui compensi professionali inferiore ai minimi previsti. Il Tribunale ha accertato che il bando di gara non aveva esplicitamente previsto l'applicazione obbligatoria della normativa sull'equo compenso ma, data la natura inderogabile di tale legge, la stessa integra automaticamente la disciplina di gara. Pertanto, è stato stabilito che il ribasso sui compensi non doveva essere consentito, e che l'offerta dell'aggiudicatario violava questa norma imperativa. La domanda di annullamento è dichiarata in parte improcedibile per sopravvenuta esecuzione del contratto, mentre è accertata l'illegittimità dell'aggiudicazione per violazione della legge sull'equo compenso. Le spese di lite sono compensate.

Spiegazione Dettagliata

Il tribunale ha analizzato il contrasto tra la norma sul cosiddetto equo compenso (legge n. 49/2023), che impone compensi minimi proporzionati e inderogabili per le prestazioni professionali intellettuali, e la disciplina degli appalti pubblici secondo il d.lgs. n. 50/2016, che consente l'aggiudicazione delle gare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che prevede possibilità di ribasso sull'importo a base di gara. Il collegio ha ritenuto che la legge sull'equo compenso, essendo norma imperativa di protezione, si applichi inderogabilmente anche nei contratti pubblici, integrando automaticamente la disciplina di gara in caso di lacuna. Il compenso professionale determinato dall’Amministrazione con riferimento al DM 17 giugno 2016 costituisce importo minimo inderogabile che non può essere oggetto di ribasso nelle offerte. Tuttavia, l’offerente può ribassare le altre componenti del prezzo, quali oneri e spese accessorie. L’amministrazione deve escludere le offerte che violano questo principio. Nel caso di specie, l’aggiudicatario ha presentato un’offerta con ribasso complessivo che ha portato a una remunerazione inferiore all’equo compenso imposto dalla legge, il che ha comportato l’illegittimità dell’aggiudicazione. Riguardo agli aspetti procedurali, è stata rigettata l’eccezione di inammissibilità relativa al mancato tempestivo ricorso contro il bando e dichiarata improcedibile la domanda di annullamento per sopravvenuta esecuzione dell’appalto. Il tribunale ha altresì rigettato le questioni relative alla presunta antinomia tra legge nazionale e principi UE, ritenendo la normativa compatibile con il diritto comunitario. La pronuncia sottolinea l’importanza della tutela del principio di equo compenso per i professionisti e della sua coerenza con la normativa sugli appalti, garantendo un’equa competizione e il rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della P.A.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L'articolo 108, che disciplina i criteri di aggiudicazione degli appalti, è stato richiamato per spiegare il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basato sul miglior rapporto qualità/prezzo applicabile alla gara. La sentenza chiarisce che tale criterio rimane valido anche con l’applicazione della legge sull’equo compenso, con la precisazione che non è consentito ribassare la componente del compenso professionale, che è inderogabile, ma solo gli oneri accessori o spese. Ciò ha permesso di conciliare la disciplina degli appalti con la tutela dell’equo compenso, mantenendo la possibilità di competere su altre componenti del prezzo e sugli aspetti qualitativi.

Articolo 8

L’articolo 8 relativo al principio di autonomia contrattuale e al divieto di prestazioni gratuite è stato inquadrato nel contesto dell’obbligo per la pubblica amministrazione di rispettare l’equo compenso per le prestazioni di lavoro intellettuale. La sentenza, pur non richiamando direttamente questo articolo, fa emergere la ratio delle norme che vietano compensi iniqui e ribassi sulle tariffe professionali in fase di gara, affermando che lo svolgimento di prestazioni professionali gratuite o sotto compenso è contrario al dettato normativo ed è vietato anche nell’ambito degli appalti pubblici.

Articoli di riferimento