05/12/2024
Art. 70

Annullamento dell’esclusione per offerta di importo pari alla base d’asta in gara di servizi medici

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso di Pediacoop contro l'esclusione dalla gara per l’affidamento di servizi medici presso l’ULSS 5 Polesana, determinata dall’articolo del disciplinare che escludeva le offerte di importo pari o superiore alla base d’asta. Il Tribunale ha ritenuto illegittima tale clausola, in violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione previsto dal Codice dei Contratti Pubblici, e ha annullato l'esclusione della Pediacoop e l’aggiudicazione del Lotto 3 a favore di E-Health. Ha respinto invece il ricorso incidentale di E-Health avente a oggetto la valutazione tecnica dell’offerta.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale ha analizzato la legittimità della clausola del disciplinare di gara che prevedeva l’esclusione automatica delle offerte di importo pari alla base d’asta, ritenendola contraria all’articolo 10, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici, che impone che le cause di esclusione siano tassative e strettamente previste dalla legge. Il principio di tassatività mira a evitare che vengano aggiunte condizioni di esclusione arbitrarie o non giustificate da valide ragioni tecniche o economiche. Il TAR ha spiegato che, mentre l’articolo 70, comma 4, del Codice prevede l’inammissibilità delle offerte che superano la base d’asta per motivi di sostenibilità finanziaria, nulla dice circa l’esclusione di offerte pari alla base d’asta, che non comportano un aggravio di spesa per l’amministrazione e possono anzi essere valutate positivamente per la qualità tecnica. Inoltre, la clausola in questione risultava irragionevole perché escludeva offerte economiche senza prevedere un limite minimo di ribasso apprezzabile, vanificando così il principio di miglior rapporto qualità-prezzo e l’obiettivo della procedura pubblica di aggiudicare il contratto all’offerta più vantaggiosa. Sul ricorso incidentale, il Tribunale ha notato che le controversie riguardanti requisiti di esecuzione (come l’incompatibilità di medici indicati) non potevano essere valutate in questa fase, essendo rilevanti solo al momento della stipula del contratto, e che le motivazioni della Commissione giudicatrice erano adeguate rispetto ai criteri di valutazione tecnica. Di conseguenza, ha accolto il ricorso principale annullando l’esclusione e l’aggiudicazione, e respinto il ricorso incidentale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 70

L’articolo 70, comma 4, è stato interpretato per chiarire che tale norma considera inammissibili solo le offerte che superano l’importo posto a base di gara, al fine di garantire la sostenibilità finanziaria dell’amministrazione. Non è prevista l’esclusione delle offerte di importo pari alla base d’asta. Di conseguenza, la clausola che escludeva tali offerte risultava non supportata da alcuna norma di legge e quindi illegittima.

Articoli di riferimento