Legittimità dell'aggiudicazione di gara mediante valutazione complessiva della documentazione tecnica oltre le IFU: esclusa la necessità di una corrispondenza puntuale alle destinazioni d’uso regolatorie dei dispositivi medici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso della società Aferetica s.r.l. contro l’aggiudicazione del lotto n. 28 (fornitura di filtri per mediatori infiammatori) alla B. Braun Milano s.p.a., nell’ambito di una gara pubblica indetta da Azienda Zero. Aferetica lamentava che il dispositivo offerto dall’aggiudicataria non fosse conforme ai requisiti tecnici minimi richiesti dalla lex specialis, in quanto tali caratteristiche non risultavano dalle sole istruzioni d’uso (IFU), dalla marcatura CE o dalla dichiarazione di conformità. Il TAR ha invece ritenuto che, in base alla legge di gara, la dimostrazione della conformità dei requisiti tecnici minimi potesse avvenire anche mediante altra documentazione tecnica, dichiarazioni del fabbricante e letteratura scientifica. Di conseguenza, la commissione aggiudicatrice aveva correttamente valutato la documentazione complessiva e attribuito l’aggiudicazione. Respinta anche la doglianza relativa all’asserito illecito professionale (art. 98 codice appalti) per dichiarazioni non veritiere, essendo inidonea a integrare tale illecito la diversa interpretazione di dati tecnici. Spese compensate per la complessità delle questioni.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’interpretazione letterale e sistematica della lex specialis di gara, che prevedeva, per la dimostrazione dei requisiti tecnici minimi, non solo la documentazione regolatoria (come IFU, marcatura CE o dichiarazione di conformità), ma anche ogni altra documentazione tecnica, dichiarazioni e letteratura scientifica prodotte dall’offerente (art. 16 disciplinare). Non poteva quindi essere introdotta, in via interpretativa, una causa di esclusione basata sulla necessaria presenza delle caratteristiche tecniche solo nei documenti regolatori. La sentenza ribadisce il principio del favor partecipationis: in caso di dubbio interpretativo sulle clausole di gara, deve essere preferita la soluzione che consente la più ampia partecipazione e la tutela dell'affidamento, evitando restrizioni non espressamente previste. In merito all’art. 98 del codice appalti, il TAR rileva che non sussiste illecito professionale grave in assenza di dichiarazioni dolosamente ingannevoli o di informazioni false tali da incidere sull'affidabilità dell’operatore: la diversa valutazione circa l’idoneità dei dispositivi si traduce solo eventualmente in un “falso innocuo”. In conclusione, la ricorrente non ha dimostrato né la violazione delle regole di gara né un comportamento illecito dell’aggiudicataria; ne consegue il rigetto delle domande di annullamento e di risarcimento.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 98 del codice degli appalti viene invocato dalla ricorrente a proposito della presunta dichiarazione falsa resa da B. Braun nella propria relazione tecnica, ipotizzando un illecito professionale grave che avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara. Il TAR, tuttavia, ha escluso la rilevanza dell’art. 98 giacché la dichiarazione controversa non ha integrato una condotta fraudolenta o decettiva, ma al massimo una inesattezza priva di portata ingannevole (‘falso innocuo’), essendo la conformità del prodotto soggetta a valutazione tecnica sulla base della documentazione complessiva prodotta. Pertanto, non ricorrevano i presupposti sostanziali richiesti dall’articolo 98 per l’esclusione per grave illecito professionale.



