09/09/2025
Art. 108Art. 110Art. 119

Verifica di anomalia dell’offerta e obblighi dichiarativi di manodopera nei subappalti: legittimità dell’aggiudicazione nella gara per lavori di riqualificazione Stadio Euganeo (Padova)

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso della seconda classificata (Sicea s.r.l.) contro l’aggiudicazione a favore di Costigliola Antonio s.r.l. dell’appalto di lavori per la riqualificazione dello Stadio Euganeo di Padova. Il ricorso contestava la valutazione di anomalia dell’offerta dell’aggiudicataria, sostenendo tra l’altro l’illegittimità della mancata dichiarazione dei costi della manodopera dei subappaltatori e l’incongruenza dei giustificativi economici. Il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante ha svolto una verifica sufficiente, non essendo necessario dichiarare i costi della manodopera dei subappaltatori in gara né analizzare ogni singola voce di prezzo, e che la valutazione dell’anomalia è stata logicamente e giuridicamente corretta. Le spese sono state compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il tema della verifica dell’anomalia dell’offerta nell’ambito di una gara di appalto pubblico e, in particolare, la corretta applicazione degli obblighi relativi alla dichiarazione dei costi della manodopera in presenza di subappalto. Il TAR ha escluso la sussistenza di errori o illegittimità nel procedimento di verifica dell’anomalia svolto dal Comune di Padova: la stazione appaltante ha legittimamente richiesto chiarimenti ed accertato la congruità dei costi della manodopera, che sono risultati coerenti con le previsioni normative e della lex specialis. Il giudice ha chiarito che, secondo la più recente giurisprudenza, l’appaltatore non è tenuto a dichiarare in offerta i costi della manodopera dei futuri subappaltatori, essendo questa una verifica che avviene in sede di autorizzazione a subappaltare; inoltre, la valutazione di anomalia non richiede l’esame analitico di ogni voce, ma una verifica complessiva sull’affidabilità dell’offerta. In assenza di elementi macroscopici di inattendibilità, il TAR ha ritenuto insindacabile la valutazione amministrativa. Pertanto, l’aggiudicazione è stata confermata.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L’articolo 108 è richiamato indirettamente con riferimento ai criteri di aggiudicazione dell’appalto e all’obbligo di indicare nell’offerta economica i costi della manodopera. Il TAR, attraverso il richiamo alla giurisprudenza e alla disciplina vigente, precisa che tale obbligo grava sull’appaltatore solo per i propri costi e non per quelli dei subappaltatori, in linea con quanto previsto dall’articolo 108 e dalla sua ratio di trasparenza e correttezza nella formazione dell’offerta.

Articolo 110

L’articolo 110 è centrale poiché disciplina il procedimento di verifica dell’anomalia delle offerte. Il TAR lo applica confermando che la stazione appaltante ha svolto una valutazione globale e tecnico-discrezionale circa la congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta di Costigliola. La sentenza ribadisce che la verifica di anomalia non impone un controllo puntuale di ogni singola voce, ma si focalizza sull’attendibilità complessiva dell’offerta, e che l’esclusione è giustificata solo in presenza di manifeste incongruenze o violazioni delle norme sui costi minimi (es. manodopera, sicurezza).

Articolo 119

L’articolo 119 è espressamente citato per chiarire gli obblighi dell’appaltatore e del subappaltatore relativi alla manodopera. Il TAR evidenzia che, ai sensi del comma 12, il subappaltatore deve garantire ai propri lavoratori condizioni almeno pari a quelle dell’appaltatore, ma che quest’ultimo non deve in sede di gara dichiarare i dettagli dei costi di manodopera dei subappaltatori: tale onere vige in fase autorizzativa del subappalto, non nella proposta economica. Viene inoltre sottolineata la responsabilità solidale rispetto ai trattamenti retributivi previsti dai CCNL.

Articoli di riferimento