Legittimità dell’aggiudicazione di gara per fornitura di sistemi analitici: preferenza per interpretazione ragionevole della lex specialis e favor partecipationis
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto ha respinto il ricorso presentato da Beckman Coulter s.r.l. contro l’aggiudicazione a favore del RTI Roche-Diasorin della gara per la fornitura di sistemi analitici per laboratori. Il TAR ha ritenuto che la soluzione progettuale proposta dal RTI Roche rispettasse i requisiti della legge di gara. Nessuna violazione è stata riscontrata sulle modalità di collocazione delle apparecchiature, sull’esecuzione del sopralluogo, sulle condizioni di sicurezza e sulle funzionalità dei sistemi offerti. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile e le spese sono state compensate.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR Veneto ha valutato le censure della ricorrente Beckman, che chiedeva l’esclusione del RTI Roche per presunta violazione della lex specialis di gara, mancata esecuzione del sopralluogo, carenze tecniche e rischi nella soluzione proposta. La sentenza chiarisce che le clausole della legge di gara vanno interpretate secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, privilegiando l’effettiva concorrenza e la partecipazione più ampia (favor partecipationis), come affermato dalla giurisprudenza amministrativa. Non è stato riscontrato che la soluzione proposta da Roche eccedesse i limiti degli spazi consentiti, poiché il collegamento aereo tra i locali non costituiva ingombro rilevante. Il sopralluogo richiesto era stato regolarmente eseguito da entrambe le imprese del RTI, e non era necessaria una ripetizione dello stesso dopo modifiche minime nella disponibilità dei locali. Quanto ai requisiti tecnici (in particolare la rilevazione dei colori dei tappi delle provette), la mancata identificazione di ogni colore particolare non integra causa di esclusione, trattandosi di requisito di esecuzione, e comunque il sistema offerto era risultato aggiornato e conforme. In mancanza di violazioni sostanziali, la domanda di esclusione del RTI Roche è stata respinta. Non essendovi accoglimento del ricorso principale, quello incidentale è divenuto improcedibile.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 70 è stato invocato dalla ricorrente per sostenere che l’offerta del RTI Roche, non conforme ai documenti di gara, dovesse essere esclusa in quanto ‘inammissibile’ ai sensi del comma 4. Il TAR, però, ha affermato che la valutazione di conformità deve avvenire secondo principi di ragionevolezza e buona fede: la soluzione proposta da Roche non violava la ratio delle prescrizioni di gara e quindi non ricorreva alcuna inammissibilità ai sensi dell’articolo 70.
L’articolo 90 è stato richiamato perché la comunicazione di aggiudicazione e i verbali della commissione sono stati trasmessi all’impresa ricorrente ai sensi di tale disposizione. Il TAR ha valutato positivamente la corretta informazione e trasparenza garantita dalla stazione appaltante, senza che emergessero profili di illegittimità sull’informazione agli offerenti nel procedimento di gara.



