Legittimità dell'aggiudicazione dell'appalto per lavori di restauro sanitario all’Ospedale SS. Giovanni e Paolo di Venezia: rigetto del ricorso in tema di verifica anomalia e proposte migliorative
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso proposto dal RTI Consorzio Innova e altri contro l’aggiudicazione dei lavori di restauro e riqualificazione del complesso ospedaliero di Venezia in favore del RTI Setten Genesio s.p.a. e Radar s.r.l.. I ricorrenti lamentavano la presunta modifica non consentita degli oneri aziendali di sicurezza e l’illegittimità di soluzioni progettuali migliorative (collocazione della gru e cronoprogramma) dell’aggiudicatario, che sarebbero state varianti vietate rispetto al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e al progetto a base di gara. Il TAR ha rilevato che non vi è stata alcuna illegittima modifica degli oneri di sicurezza e che le soluzioni organizzative proposte dall’aggiudicatario costituivano migliorie ammissibili secondo la lex specialis e la disciplina di gara. È stata così confermata la legittimità della valutazione tecnico-discrezionale della commissione di gara e la correttezza dell’aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta diversi profili tipici del contenzioso in materia di appalti pubblici: 1) la rigidità e immodificabilità degli oneri aziendali per la sicurezza dichiarati in offerta; 2) l’ammissibilità di soluzioni migliorative rispetto agli elaborati progettuali e al PSC; 3) i limiti al sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione. Il Collegio ha chiarito che nessuna modifica degli oneri di sicurezza è avvenuta nella fase di verifica di anomalia: l’importo indicato è rimasto invariato, e le percentuali diverse nelle schede erano solo rappresentazioni contabili delle componenti di costo richieste dal RUP per l’analisi di singole lavorazioni. La verifica della congruità ha rispettato i criteri normativi e non ha inciso sui dati vincolanti dell’offerta economica. In merito alle asserite varianti, la sentenza distingue tra varianti progettuali e migliorie, richiamando il tenore flessibile degli elaborati di gara (PSC e cronoprogramma), i quali assegnano all’impresa aggiudicataria margini di autonomia organizzativa, a patto che non vengano modificate le caratteristiche essenziali dell’opera. Soluzioni come la collocazione alternativa della gru o la rimodulazione temporale dei lavori rientrano nell’alveo delle proposte migliorative ammesse dalla lex specialis. Il TAR ribadisce infine che il giudice amministrativo non può sostituirsi alle valutazioni di merito tecnico della commissione, se non in caso di manifesta illogicità o abnormità, qui assenti. Per questi motivi, il ricorso è stato integralmente respinto e le ricorrenti condannate alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato richiamato a sostegno del principio della fiducia tra amministrazione e operatori economici, sia per giustificare la correttezza dell’operato della stazione appaltante, sia per sottolineare che le scelte tecniche dell’amministrazione, motivate e non inficiate da colpa grave, godono di presunzione di legittimità e sono sindacabili solo in caso di evidenti violazioni.
È stato invocato per fondare il dovere di buona fede e tutela dell’affidamento nelle procedure, evidenziando che la stazione appaltante e la commissione hanno agito correttamente e trasparentemente. La sentenza sottolinea che l’operatore economico non può pretendere la tutela dell’affidamento se le proprie aspettative sono smentite da un’interpretazione univoca e corretta della lex specialis, come avvenuto per le migliorie consentite.
Applicato per ribadire la corretta sequenza procedurale seguita dalla stazione appaltante — dalla definizione degli elementi essenziali della gara, alla valutazione delle offerte, sino all’aggiudicazione e alla verifica di congruità — ed evidenziare che la rimodulazione organizzativa proposta dal RTI aggiudicatario rientra nello spazio di autonomia riconosciuto in sede di offerta tecnica.
È stato citato per spiegare che il soccorso istruttorio e la richiesta di chiarimenti sulle offerte sono ammissibili solo se non comportano modifiche sostanziali dell’offerta economica o tecnica. Nel caso di specie, le giustificazioni fornite dal RTI aggiudicatario durante la verifica di anomalia non hanno modificato i dati essenziali (oneri di sicurezza), ma sono state limitate ad approfondimenti sulle modalità di formazione dei prezzi delle singole lavorazioni.
Ha fornito il quadro di principio secondo cui l’aggiudicazione deve avvenire sulla base dell’offerta economicamente più vantaggiosa, e che gli oneri di sicurezza devono essere separatamente e rigidamente indicati nell’offerta. Il TAR ha chiarito che tale regola non è stata violata dall’aggiudicatario, che ha mantenuto invariato l’importo dei costi della sicurezza.
L’articolo è centrale nell’esame del primo motivo, disciplinando la verifica di congruità delle offerte anomale. Il TAR ha rilevato che il procedimento di verifica, come previsto, ha riguardato la sostenibilità globale dell’offerta, ha consentito approfondimenti analitici senza modificare i dati vincolanti e che la Commissione ha correttamente valutato l’assenza di anomalie che potessero giustificare l’esclusione.



