09/09/2026
Art. 71Art. 92

Obbligo di Proroga dei Termini di Gara in Caso di Modifiche Significative alla Lex Specialis: Accoglimento Parziale del Ricorso contro Azienda Zero

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Veneto ha accolto parzialmente il ricorso di Theras Lifetech s.r.l., annullando la delibera di Azienda Zero che, pur avendo modificato in maniera significativa i documenti di gara, non aveva prorogato il termine per la presentazione delle offerte. La sentenza stabilisce che le modifiche apportate (in particolare su criteri di valutazione tecnica, disciplina della garanzia e meccanismi di allocazione dei volumi) erano tali da richiedere, ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 36/2023, una proroga adeguata dei termini di gara, ma non la ripubblicazione completa degli atti. Respinta la domanda di risarcimento danni.

Spiegazione Dettagliata

Azienda Zero aveva modificato, con una delibera adottata a pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle offerte, alcune regole fondamentali della gara per la fornitura di microinfusori per insulina. Theras, ritenendo che tali modifiche impattassero in modo significativo sulla predisposizione delle offerte, contestava la mancata concessione di una proroga o di una riapertura del termine di gara. Il TAR ha respinto le eccezioni procedurali di Azienda Zero e ha rilevato che le variazioni introdotte (mutamento dei criteri di valutazione tecnica da tabellari a discrezionali, variazione della disciplina di garanzia, inserimento di nuovi criteri per l’assegnazione degli ordinativi) erano 'significative' ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. 36/2023, rendendo pertanto necessario garantire ai concorrenti un tempo supplementare per rielaborare le offerte. Tuttavia, esse non erano così 'sostanziali' da imporre la ripubblicazione della gara. Il TAR ordina pertanto la proroga dei termini e annulla gli atti impugnati nella parte in cui mantenevano il termine originario. Non è stato riconosciuto il risarcimento danni per la ricorrente, non avendone fornito la prova.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 71

L'articolo 71 è stato richiamato per la corretta impostazione della procedura aperta e la determinazione dei termini minimi per la presentazione delle offerte, che costituiscono il contesto normativo di riferimento della gara oggetto di controversia.

Articolo 92

L’articolo 92 è centrale nella motivazione della sentenza: il TAR lo applica per distinguere tra modifiche 'significative' e 'sostanziali' ai documenti di gara. Il giudice chiarisce che, in presenza di modifiche significative (ossia che impattano sul modo di predisporre le offerte, anche se non ampliano o restringono la platea dei concorrenti), l’obbligo della stazione appaltante non è la ripubblicazione della gara, ma l’adeguata proroga dei termini per permettere agli operatori di rimodulare le offerte. La violazione dell’art. 92 è stata pertanto la ragione dell’annullamento degli atti impugnati.

Articoli di riferimento