Proroga contrattuale e riparto di giurisdizione nelle gare d’appalto: distinzione tra proroga tecnica e opzione di proroga
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Veneto dichiara l’inammissibilità del ricorso di Eco Eridania S.p.A. contro la proroga semestrale di un contratto di servizi per smaltimento rifiuti, stabilendo che la controversia non riguarda l’affidamento ma l’esecuzione contrattuale. La proroga, prevista espressamente negli atti di gara e nel contratto, costituisce un’opzione negoziale e non una proroga tecnica, demandando la questione alla giurisdizione del giudice ordinario anziché a quella amministrativa.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR Veneto, esaminando la natura della proroga disposta dall’Istituto Zooprofilattico, conclude che si tratta di un’espressione di una clausola contrattuale (opzione di proroga) e non di una proroga tecnica, la quale avrebbe richiesto presupposti diversi e una diversa qualificazione giuridica, con la conseguenza di devolvere la questione al giudice amministrativo. Invece, essendo la proroga frutto di un accordo già previsto e valorizzato nella lex specialis e nel contratto, il giudice competente è quello ordinario. La decisione si fonda sull’analisi della disciplina normativa (d.lgs. 50/2016 e d.lgs. 36/2023) e delle differenze tra proroga negoziale (opzione) e proroga tecnica, chiarendo che solo quest’ultima comporta l’esercizio di un potere amministrativo. L’invocazione da parte della ricorrente della sopravvenuta non remuneratività non incide sulla natura del rapporto e non sposta la giurisdizione.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio di concorrenza, trasparenza e pubblicità, richiamato dalla ricorrente per contestare la legittimità della prosecuzione del rapporto senza nuova gara, viene ritenuto non violato in quanto la proroga applicata è prevista e quotata nella documentazione di gara, quindi già sottoposta a confronto competitivo.
Determinante nella valutazione circa la qualificazione della proroga: il TAR distingue tra modifiche contrattuali ex art. 120 (comma 10: opzioni di proroga previste nella lex specialis e nel contratto, negoziali; comma 11: proroga tecnica, esercizio di potere amministrativo per eventi imprevedibili). Nel caso di specie, la proroga attivata era prevista contrattualmente e quindi rientra nell’istituto disciplinato dal comma 10 (opzione di proroga), non in quello della proroga tecnica di cui al comma 11.



