15/12/2025
Art. 35Art. 36

Ostensione integrale dell’offerta tecnica aggiudicataria: il diritto di accesso prevale sulla riservatezza quando funzionale alla difesa in giudizio

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso, nella parte relativa ai motivi aggiunti, proposto da Roche Diagnostics S.p.A., seconda classificata in una gara d’appalto bandita da Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, relativo all’accesso integrale e senza oscuramenti all’offerta tecnica del RTI aggiudicatario Beckman Coulter s.r.l. - Diasorin Italia S.p.A.. Il TAR ha annullato la decisione dell’Azienda che aveva disposto l’oscuramento di ampie parti dell’offerta tecnica per presunti segreti tecnici e commerciali, ritenendo che tale valutazione non era stata bilanciata adeguatamente con il diritto della ricorrente di reperire elementi necessari alla difesa nel giudizio sull’aggiudicazione. Il ricorso introduttivo è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse dopo il provvedimento dell’Azienda del 12 novembre 2025, mentre i motivi aggiunti sono stati accolti, condannando l’Azienda a rilasciare senza oscuramenti l’offerta tecnica nell’interesse della difesa della ricorrente.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza individua il nucleo centrale della tutela giurisdizionale nel corretto bilanciamento tra la riservatezza dell’offerta tecnica (a tutela di segreti tecnici e commerciali, anche coperti da diritti di proprietà industriale) e il diritto di accesso riconosciuto al concorrente che abbia necessità di tutelare in giudizio le proprie ragioni rispetto all’aggiudicazione. Nel caso concreto, il TAR ha rilevato che l’Azienda ULSS 2, nel valutare la richiesta di oscuramento, non aveva adeguatamente considerato il diritto della seconda classificata ad accedere a tutte le parti effettivamente rilevanti dell’offerta tecnica aggiudicataria, soprattutto laddove tali parti erano state determinanti per l’assegnazione dei punteggi dalla Commissione di gara. Il TAR rammenta che la mera dichiarazione di segretezza non è sufficiente: è necessario comprovare in modo puntuale l’effettiva natura riservata delle informazioni e la mancanza di indispensabilità per la difesa della controparte, cosa che non è avvenuta nel caso di specie. L’omesso bilanciamento fra queste esigenze costituzionali ha determinato l’illegittimità del provvedimento amministrativo impugnato e, quindi, il diritto di Roche Diagnostics ad accedere integralmente e senza oscuramenti all’offerta tecnica ai fini della difesa processuale. La decisione conferma come in materia di appalti pubblici non possa essere opposto un generalizzato segreto industriale o commerciale che impedisca la verifica difensiva della legittimità delle valutazioni di gara e dei punteggi attribuiti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 è stato centrale per definire i limiti e le condizioni all’accesso agli atti di gara. In particolare, il TAR ha richiamato il comma 4, lettera a), che consente di escludere l’accesso solo laddove l’offerente abbia fornito una 'motivata e comprovata dichiarazione' circa la natura di segreti tecnici o commerciali delle informazioni. Tuttavia, la sentenza valorizza il successivo comma 5, che prevede il diritto di accesso anche a tali informazioni, qualora sia indispensabile per la difesa in giudizio, come nel caso della ricorrente. Il Tribunale ha sottolineato che la stazione appaltante deve valutare in concreto il nesso di necessità tra i documenti oscurati e le esigenze difensive del ricorrente, respingendo oscuramenti generici o non motivati in modo puntuale.

Articolo 36

L’articolo 36 disciplina le procedure relative all’accesso agli atti di gara, compresa la pubblicazione delle offerte e la gestione delle richieste e dei ricorsi in materia di oscuramento per segreti tecnici e commerciali. La sentenza richiama espressamente la previsione secondo cui le decisioni di oscuramento devono essere motivate e possono essere impugnate davanti al giudice amministrativo, il quale decide in via semplificata e rapida. Il TAR fa applicazione di tale articolo accogliendo il ricorso e ordinando l’ostensione integrale dei documenti, ritenendo che la procedura amministrativa non abbia rispettato il giusto equilibrio tra segreto industriale e diritto di difesa e non abbia adeguatamente motivato il sacrificio dell’accesso rispetto alle esigenze difensive della seconda classificata.

Articoli di riferimento