Esclusione da gara per mancata indicazione dettagliata delle risorse nel contratto di avvalimento secondo il nuovo Codice degli Appalti
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso di Beta 80 S.p.A., esclusa da una gara pubblica per la mancata indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dall’ausiliaria nel contratto di avvalimento, ritenendo che la stazione appaltante abbia correttamente applicato l’art. 104 del d.lgs. 36/2023 e il disciplinare di gara. La Corte ha sottolineato che, trattandosi di requisito tecnico-professionale, il contratto di avvalimento deve indicare concretamente le risorse trasferite e non limitarsi a una mera elencazione cartolare di contratti. Sono state inoltre rigettate le altre censure relative alla natura del requisito e alla necessità di attivare il soccorso istruttorio. La decisione conferma la validità, nel settore speciale, di richiedere un fatturato specifico come requisito tecnico e le rigide modalità di avvalimento.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull’interpretazione dell’art. 104 del d.lgs. 36/2023 e degli artt. 7 e 8 del disciplinare di gara che, in linea con la giurisprudenza amministrativa, impongono che il contratto di avvalimento contenga l’indicazione precisa ed effettiva delle risorse tecniche, umane e strumentali messe a disposizione dall’impresa ausiliaria all’ausiliata per dimostrare il possesso di un requisito tecnico-professionale – in questo caso, un fatturato specifico relativo a servizi analoghi. L’assenza di questa specificazione rende nullo il contratto di avvalimento e legittima l’esclusione del concorrente. Inoltre, la Corte ha chiarito che il fatturato specifico richiesto come requisito tecnico-professionale è legittimo e coerente con il nuovo Codice e le normative comunitarie, che consentono di definire requisiti proporzionati e mirati alla capacità di esecuzione del servizio. Infine, la mancata attivazione del soccorso istruttorio non è censurabile in quanto non ammessa per sanare la nullità del contratto di avvalimento, e il contratto di subappalto non può sostituirsi al contratto di avvalimento richiesto e formalmente valido.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 100 è stato utilizzato per definire la natura del requisito di partecipazione richiesto nella gara, ossia il fatturato specifico come requisito di capacità tecnica e professionale. La sentenza ha confermato che tale requisito è legittimo e proporzionato, coerente con le previsioni di questo articolo che disciplina i requisiti di ordine speciale necessari per partecipare alle procedure di gara.



