Annullamento della risoluzione contrattuale per mancata valutazione concreta della gravità delle violazioni fiscali: obbligo di motivazione discrezionale nella verifica dei requisiti negli affidamenti sotto soglia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Veneto ha annullato il provvedimento del Centro Servizi alla Persona 'Morelli Bugna', che aveva disposto la risoluzione del contratto stipulato con Attal Group s.p.a. per un servizio di somministrazione di personale infermieristico, a seguito dell'accertamento di gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate. Il Tribunale ha rilevato che l'Amministrazione ha applicato un automatismo illegittimo, non svolgendo la necessaria valutazione discrezionale sulla concreta incidenza delle violazioni sull'affidabilità della società. Pertanto, il TAR ha ordinato una nuova istruttoria, annullando anche la sospensione dagli affidamenti e la comunicazione all'ANAC.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza afferma che, in caso di affidamenti sotto soglia (inferiori a 40.000 euro), la verifica della sussistenza dei requisiti generali, quali l'assenza di gravi violazioni fiscali (art. 95, comma 2), non può fondarsi su automatismi. Le violazioni fiscali non definitivamente accertate costituiscono infatti causa di esclusione non automatica, che esige una motivazione individualizzata circa l'effettivo impatto sull'affidabilità professionale ed economica dell'operatore, considerando l'entità della violazione, il valore dell'appalto e la situazione economico-finanziaria del concorrente. Nel caso di specie, la Stazione appaltante aveva disposto la risoluzione del contratto e la sospensione dell'operatore senza motivare sulle circostanze concrete, limitandosi ad una lettura meccanica delle risultanze fiscali. Il TAR ha riconosciuto il difetto di istruttoria e di motivazione, ribadendo che tali provvedimenti sono legittimi solo a valle di una vera valutazione discrezionale, e ha imposto all'Amministrazione di reiterare il procedimento conformandosi a questi principi.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 50 è citato in relazione alla procedura di affidamento diretto sotto soglia (inferiore a 40.000 euro), che consente affidamenti semplificati come quello tra la Stazione appaltante e la ricorrente. La sentenza chiarisce che la risoluzione del contratto e l’accertamento dell’insussistenza dei requisiti generali comportano il venir meno anche del provvedimento originario di affidamento adottato ai sensi di questa disposizione.
L’articolo 52 disciplina i controlli documentali e l’effetto risolutivo del contratto se viene meno la conferma dei requisiti generali dichiarati. La sentenza sottolinea che la norma impone la verifica del possesso dei requisiti anche dopo la stipula contrattuale e consente la risoluzione in caso di esito negativo, ma precisa che tale provvedimento necessita di una motivazione specifica, non potendo basarsi su presunzioni o automatismi.
L’articolo 94 elenca le cause di esclusione automatica dalla partecipazione alle gare. Nella sentenza si distingue questa ipotesi da quella delle 'esclusioni non automatiche' (art. 95), sottolineando che nel caso in oggetto non ricorreva un’esclusione automatica e che l’Amministrazione non poteva applicare automatismi sanzionatori.
L’articolo 95 regola le cause di esclusione non automatica, tra cui le gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate. La sentenza richiama la necessità di una valutazione discrezionale da parte della PA sulla reale incidenza della violazione sull’affidabilità dell’operatore. Il TAR stabilisce che tale valutazione non è stata svolta, rendendo illegittima la risoluzione del contratto e le sanzioni accessorie.



