Rigetto del ricorso per irregolarità nella garanzia provvisoria con applicazione del soccorso istruttorio nel giudizio su gara pubblica per lavori idrici in Veneto
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto ha respinto il ricorso presentato da Vittadello s.p.a. contro l’aggiudicazione di un appalto al Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) Monaco s.p.a. e altri. La ricorrente contestava la validità della garanzia provvisoria presentata dal R.T.I. aggiudicatario, sostenendo che fosse insufficiente perché basata su una falsa dichiarazione di appartenenza alla categoria delle PMI, il che avrebbe dovuto comportare l’esclusione dalla gara. Il TAR ha deciso che tale irregolarità è sanabile tramite il soccorso istruttorio, essendo stato successivamente integrato l’importo della garanzia entro termini accettabili e aver l’aggiudicatario sottoscritto il contratto con garanzie definitive adeguate. Pertanto non vi è motivo di escludere o annullare l’aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha analizzato la questione secondo il nuovo codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) e ha evidenziato la distinzione tra mancata presentazione assoluta della cauzione provvisoria, che comporta l’esclusione automatica, e irregolarità nell’importo della garanzia provvisoria, che può essere sanata tramite soccorso istruttorio. In questo caso, il raggruppamento Monaco aveva presentato in gara una garanzia provvisoria di importo inferiore rispetto a quanto richiesto, basandosi su una riduzione riservata ai raggruppamenti costituiti esclusivamente da PMI, mentre la mandataria aveva requisiti superiori ai limiti previsti per tale categoria. Tuttavia, tale irregolarità è stata sanata con l’integrazione postuma della garanzia, prodotta prima della firma contrattuale, e con la stipula del contratto con garanzie definitive conformi. Il TAR ha rilevato che il soccorso istruttorio consente di correggere inesattezze o carenze documentali anche se non dovute a meri errori materiali o dimenticanze, purché non pregiudichino l’identità del concorrente o non riguardino documenti essenziali presentati in ritardo. Di conseguenza, non vi è stata violazione dei principi di parità di trattamento e correttezza della procedura, né ragioni giustificative per l’esclusione dell’aggiudicatario o per l’annullamento degli atti. Il principio del risultato del Codice degli Appalti ha inoltre suggerito di valorizzare la corretta esecuzione e l’aggiudicazione tempestiva del contratto con il miglior rapporto qualità/prezzo, anziché soffermarsi esclusivamente sull’irregolarità formale.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 101 è centrale nel motivare come la stazione appaltante possa concedere il soccorso istruttorio, ovvero la possibilità di sanare irregolarità o carenze nella documentazione amministrativa presentata in gara, inclusa la garanzia provvisoria. Nel caso concreto, il TAR ha interpretato il soccorso istruttorio in senso ampio, consentendo che la presentazione di una garanzia provvisoria di importo inferiore al minimo previsto possa essere integrata successivamente, anche oltre il termine di presentazione delle offerte, purché ciò avvenga prima della stipula del contratto. L’articolo ha quindi permesso di escludere che l’irregolarità nella cauzione provvisoria comportasse l’esclusione automatica, evitando così pregiudizi e privilegiando la sostanza e la validità dell’aggiudicazione.



