21/06/2024
Art. 108Art. 119

Esclusione di Ecoambiente da gara per omissione indicazione dei costi di manodopera del subappalto nel lotto n. 11: conferma della necessità della trasparenza e tutela dei lavoratori nell’offerta economica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso di Ecoambiente s.r.l. contro la sua esclusione dalla gara per l’affidamento del lotto n. 11 relativo al servizio di raccolta, trasporto e recupero di fanghi disidratati, motivando che l’operatore economico concorrente deve indicare in sede di offerta tutti i costi della manodopera, anche quelli riferiti ai subappaltatori, per garantire la trasparenza e la tutela dei lavoratori. L’omessa indicazione di tali costi costituisce cause di esclusione inapplicabile il soccorso istruttorio, anche se il concorrente agisce come intermediario senza detenzione diretta dei rifiuti. Il TAR ha inoltre ritenuto che la documentazione di gara e i moduli erano sufficientemente chiari e consentivano l’indicazione dei relativi costi.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sul principio che nelle gare d’appalto pubbliche l’indicazione separata dei costi della manodopera è un elemento essenziale dell’offerta economica, atto a garantire la corretta valutazione della congruità dell’offerta stessa e la tutela dei lavoratori, anche nel subappalto. Anche se la ricorrente agisce come intermediaria che subappalta ad altre imprese l’esecuzione della prestazione, ciò non la esime dall’indicare i costi della manodopera di tali imprese. La giurisprudenza amministrativa consolidata e le disposizioni del d.lgs. n. 36/2023 pongono un’onere dichiarativo stringente, con esclusione dalla procedura in caso di omissioni, senza possibilità di integrazioni successive tramite soccorso istruttorio, salvo casi eccezionali di ambiguità o impossibilità tecnica che non si configurano nel caso di specie. Inoltre, la norma mira a garantire che i lavoratori del subappaltatore siano tutelati con un trattamento economico e normativo equivalente a quello del contraente principale. Il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante abbia agito correttamente nel richiedere la documentazione, nel condurre il contraddittorio e nell’escludere l’offerta priva di elemento essenziale. Non sussistono nemmeno motivi per una rimessione alla Corte di Giustizia UE sulla compatibilità comunitaria della normativa nazionale.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L’articolo 108 del d.lgs. n. 36/2023 è stato applicato per confermare che in sede di offerta devono essere indicati espressamente i costi della manodopera e della sicurezza come elementi imprescindibili della proposta economica, pena l’esclusione. La sentenza ricorda che il disciplinare di gara, conforme all’art. 108, richiedeva l’indicazione complessiva dei costi della manodopera, inclusi quelli relativi alle prestazioni affidate in subappalto.

Articolo 119

L’articolo 119 è stato utilizzato per spiegare il regime del subappalto, con particolare riguardo all’obbligo per il concorrente di indicare in sede di offerta i costi del personale delle imprese subappaltatrici, allo scopo di consentire un’effettiva verifica della congruità economica dell’offerta e garantire la tutela dei lavoratori, anche in subappalto. La sentenza sottolinea che la disciplina rafforzata tutela i lavoratori subappaltati e impone che i costi della manodopera siano riportati dal concorrente proponente, a prescindere dal numero di subappaltatori o dalla natura di intermediario del partecipante.

Articoli di riferimento