24/06/2026
Art. 3Art. 120

Distinzione fra proroga contrattuale e proroga tecnica nei contratti pubblici e riparto di giurisdizione: la sentenza del TAR Veneto su ULSS 5 "Polesana"

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso di Eco Eridania s.p.a., appaltatore di un servizio pubblico, contro la deliberazione dell’ULSS 5 Polesana che disponeva la prosecuzione per sei mesi del servizio di raccolta rifiuti dopo la scadenza del contratto. Il Tribunale ha rilevato che la proroga contestata era prevista nella lex specialis e nel contratto (opzione di proroga contrattuale) e non integrava una proroga tecnica, per cui la decisione attiene all’esecuzione del contratto, rimessa al giudice ordinario e non amministrativo.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla distinzione tra 'proroga contrattuale' (opzione di proroga prevista nei documenti di gara e nel contratto, con valore e durata già determinati e accettati in gara) e 'proroga tecnica' (proroga eccezionale in assenza di previsione negli atti di gara, necessaria solo per sopravvenute ragioni oggettive e insuperabili nei tempi strettamente necessari a concludere la nuova procedura di affidamento). La proroga impugnata era una facoltà già inserita a monte nell’assetto contrattuale, quindi la controversia ricade nella fase di esecuzione del contratto, soggetta alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella amministrativa. La domanda della ricorrente (non voler proseguire il servizio alle condizioni originarie, ritenute non più remunerative) implica l’accertamento di diritti soggettivi discendenti dal contratto e non l’esercizio di poteri amministrativi discrezionali relativi all’affidamento. Il TAR, richiamando consolidata giurisprudenza, chiarisce che solo la proroga tecnica (non prevista a monte e attivata per esigenze straordinarie) rientrerebbe nei poteri pubblicistici e dunque nella sua competenza. Infine, il TAR sottolinea come la funzione della proroga (consentire la nuova gara) non ne muta la natura negoziale se la clausola era già prevista e valorizzata all’atto dell’aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 3

L’articolo 3 viene richiamato indirettamente per affermare che il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità e trasparenza è assicurato nella fase dell’affidamento, che si conclude con la stipula del contratto. La proroga contestata, essendo prevista e disciplinata nel contratto e nella lex specialis, non costituisce un nuovo affidamento che richiederebbe il rispetto ex novo di tali principi, ma solo l’attuazione di un assetto negoziale già posto a base di gara.

Articolo 120

L’articolo 120 viene esplicitamente applicato, distinguendo tra modifiche contrattuali fondate su previsioni iniziali (comma 10, opzione di proroga) e proroga tecnica (comma 11, motivata da cause straordinarie sopravvenute). La sentenza chiarisce che nel caso di specie sussisteva una opzione di proroga contrattuale ex comma 10 (già prevista, valorizzata e imposta all'appaltatore), non una proroga tecnica ex comma 11 (che avrebbe richiesto oggettive necessità e la già avviata nuova gara), con tutte le conseguenze sul riparto di giurisdizione.

Articoli di riferimento