24/10/2025
Art. 100

Inammissibilità del ricorso avverso l’ammissione dell’aggiudicatario per mancata partecipazione alla gara: interpretazione del requisito di fatturato nel D.lgs. 36/2023

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Veneto ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da CSF Sistemi S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per la fornitura di un software gestionale farmacie, indetta da AMES S.p.A. La ricorrente, gestore uscente, non aveva partecipato alla gara poiché riteneva di superare il presunto limite massimo di fatturato previsto dal disciplinare. Ha quindi impugnato l’ammissione e l’aggiudicazione a favore dell’unico concorrente, CGM Pharmaone S.r.l., sostenendo la violazione della lex specialis. Il TAR, tuttavia, ha rilevato che la clausola sul fatturato va letta come limite massimo esigibile dalla stazione appaltante (ai sensi dell’art. 100 d.lgs. 36/2023) e non come soglia massima di partecipazione e che CSF non era legittimata ad agire, avendo rinunciato volontariamente a presentare offerta e non avendo impugnato la clausola ritenuta eventualmente escludente nei termini previsti.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda su due pilastri motivazionali: la corretta interpretazione della clausola disciplinare e il difetto di legittimazione e interesse della ricorrente. Il Tribunale stabilisce che il requisito di fatturato previsto dalla lex specialis, conforme all’art. 100 del Codice degli Appalti, ha la funzione di impedire requisiti sproporzionati (cioè di evitare che si chieda ai partecipanti un fatturato minimo superiore al doppio del valore a base d’asta), ma non preclude la partecipazione di operatori con un fatturato superiore a tale soglia. Escludere operatori finanziariamente solidi sarebbe contrario ai principi di concorrenza e proporzionalità. Inoltre, la ricorrente non è mai entrata nella procedura poiché per scelta non ha presentato offerta e non ha impugnato la disciplina di gara nei termini; per giurisprudenza consolidata, ciò la pone in una posizione di mero terzo e non le consente di contestare le successive vicende della gara. L’interesse strumentale a una nuova gara non è tutelabile giuridicamente, se non a fronte di una situazione di immediata ed effettiva preclusione derivante dalla lex specialis, il che non sussisteva qui, essendo stato l’errore interpretativo imputabile alla stessa ricorrente.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 100

L’articolo 100, in particolare il comma 11, è stato richiamato per chiarire la funzione e la corretta interpretazione della clausola relativa ai requisiti di capacità economica e finanziaria: il limite del doppio del valore dell’appalto rappresenta il massimo esigibile dalla stazione appaltante quale requisito minimo di partecipazione, ma non una soglia massima di fatturato oltre la quale si debba escludere un operatore. Sulla base di tale interpretazione, la presenza di un concorrente con fatturato superiore non violava la normativa né la lex specialis, e l’esclusione degli operatori più solidi sarebbe risultata manifestamente irragionevole e contraria ai principi del Codice degli Appalti e dell’ordinamento europeo.

Articoli di riferimento