24/11/2025

Legittimità della valutazione dell'offerta tecnica ed esclusione del vizio di commistione tra offerta tecnica ed economica nella gara per sistemi diagnostici dell'ULSS 7 Pedemontana

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Veneto ha respinto il ricorso proposto da Instrumentation Laboratory S.p.A., che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto per il lotto n. 3 ad un concorrente (Sysmex Italia S.r.l.), sostenendo che quest'ultimo avrebbe inserito elementi economici (la dizione 'in sconto merce') nell’offerta tecnica, in violazione delle regole di gara e dei principi di segretezza. Il Tribunale ha ritenuto che la sola presenza della dicitura non permettesse alla commissione di ricavare informazioni economiche rilevanti tali da influenzare il giudizio, in quanto i prezzi non erano né esplicitati né ricavabili. Per tale ragione, il ricorso principale è stato ritenuto infondato e le domande risarcitorie respinte. Conseguentemente il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si basa sull’interpretazione del divieto di commistione tra elementi tecnici ed economici nell’offerta tecnica, disciplinato sia dalla lex specialis che da principi generali riconosciuti dalla giurisprudenza e dal Codice degli Appalti. Il TAR ha rilevato che tale divieto opera soltanto se la commissione potrebbe ricavare informazioni economiche precise e significative, tali da minare la par condicio e la imparzialità della valutazione. Nel caso concreto, la mera dicitura 'in sconto merce' non ha reso effettivamente noto alcun valore economico dei beni e non ha permesso di ricostruire l’offerta economica, anche per l’oscuramento delle voci di prezzo. Perciò, non si può configurare la violazione contestata, e quindi non vi è motivo per annullare l’aggiudicazione. Il TAR ha coerentemente respinto la domanda risarcitoria e, venendo meno l’interesse, ha dichiarato improcedibile il ricorso incidentale che, specularmente, chiedeva di escludere la ricorrente principale.