26/05/2026
Art. 36Art. 90Art. 119

Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione del servizio di fleet management da parte della ULSS n. 6 Euganea: legittimità del modello organizzativo basato su rete di officine convenzionate

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Veneto ha rigettato il ricorso del Consorzio Parts & Services contro l’aggiudicazione alla Maurelli S.p.A. della gara per il servizio di fleet management dell’ULSS n. 6 Euganea. Il Consorzio contestava che la Maurelli, pur partecipando come operatore singolo, avrebbe demandato l’esecuzione delle principali prestazioni manutentive a una rete di officine convenzionate senza ricorrere al subappalto, all’avvalimento o ad altre forme associative prescritte dal Codice degli Appalti. Il Tribunale, invece, ha ritenuto che la lex specialis della gara qualificasse il fleet management come un servizio integrato ad alto contenuto organizzativo-gestionale, nel cui ambito l’utilizzo di officine convenzionate rappresenta una modalità fisiologica coerente con le previsioni di gara. Non emergeva alcun obbligo, né dalla legge né dal capitolato, che imponesse la gestione diretta o l’inserimento delle officine nella compagine di gara. Pertanto, non ricorrevano ipotesi di subappalto occulto né violazioni delle norme sul subappalto. Rigettato il ricorso principale, il giudice ha dichiarato improcedibile quello incidentale della Maurelli. Spese compensate.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta il nodo interpretativo della lex specialis in relazione alla possibilità per un operatore economico di organizzare l’esecuzione di un servizio di fleet management ricorrendo a una rete di officine convenzionate, senza che esse costituiscano RTI, consorzi o soggetti di avvalimento. Il TAR ha chiarito che il servizio richiesto non era una mera attività di manutenzione, ma un servizio integrato e centralizzato la cui componente principale era quella organizzativa e gestionale, come evidenziato anche nei criteri premiali della gara. La lex specialis richiedeva soltanto la presenza di centri di servizio autorizzati sul territorio, senza imporre particolari vincoli giuridici o modalità di relazione tra l’aggiudicataria e le officine. Ne consegue che la soluzione organizzativa proposta da Maurelli non costituisce un caso di subappalto occulto o di illegittima esternalizzazione delle prestazioni principali. Il TAR precisa inoltre che l’art. 119 del Codice Appalti distingue chiaramente tra subappalto e altri subcontratti, che possono essere legittimamente utilizzati nella fase esecutiva previa semplice comunicazione alla stazione appaltante. La questione della reale esecuzione conforme potrà essere oggetto di vigilanza successiva da parte della stazione appaltante, ma non determina l’illegittimità dell’aggiudicazione. La decisione rappresenta un rilevante precedente sulle modalità di interpretazione della lex specialis e della disciplina del subappalto, restringendo le ipotesi di automatica esclusione in caso di utilizzo di reti di fornitori convenzionati se non sussistono divieti o vincoli espressi nei documenti di gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 36

L’articolo 36 è stato rilevante in relazione alla tempistica di accesso agli atti e ai termini per proporre ricorso. La controparte ha eccepito la tardività del ricorso, sostenendo che la determinazione di aggiudicazione e la relativa documentazione erano disponibili sulla piattaforma digitale (come prevede l’art. 36), e che da tale disponibilità decorrevano i termini decadenziali per l’impugnazione. Tuttavia, il TAR, rigettando il ricorso per infondatezza, non ha approfondito l’eccezione di tardività.

Articolo 90

L’articolo 90 ha rilievo per le modalità di comunicazione ai partecipanti delle decisioni di aggiudicazione, in quanto la notifica della determinazione di aggiudicazione tramite PEC e la trasparenza delle fasi di gara sono conformi al dettato normativo. Anche in relazione ai termini di impugnazione (collegati all’accesso via piattaforma digitale e comunicazione formale), il TAR ha valutato che la procedura seguita rispondeva alle previsioni dell’articolo.

Articolo 119

Il ricorrente invocava l’articolo 119 per sostenere che la Maurelli avrebbe dovuto essere esclusa avendo (a suo dire) affidato a terzi l’esecuzione integrale delle attività principali, integrando la fattispecie di subappalto occulto e violando il principio per cui l’affidatario deve eseguire in proprio le prestazioni essenziali. Il TAR ha escluso questa interpretazione: ha ritenuto che la stessa disciplina dell’art. 119 distingue tra subappalto vero e proprio — che comporta affidamento di parte delle prestazioni con specifiche responsabilità e obblighi — e altri sub-contratti o collaborazioni che, come nel caso delle officine convenzionate, non comportano una cessione dell’appalto o un frazionamento rilevante ai fini dell’esclusione. La decisione sottolinea che tali rapporti, se conformi e comunicati, sono fisiologici in modelli organizzativi complessi e che eventuali profili di irregolarità saranno oggetto di successivo controllo in fase esecutiva.

Articoli di riferimento