27/05/2026
Art. 11Art. 44Art. 95Art. 96Art. 98Art. 110Art. 225

Annullamento dell’aggiudicazione in favore del RTI Donati per violazione delle regole sui contratti collettivi e sulle proposte migliorative nell’appalto integrato dell’Ospedale di Rovigo

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Veneto ha accolto il ricorso del RTI Sicea contro l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico e antincendio dell’Ospedale di Rovigo al RTI Donati. La decisione si basa sulla mancata presentazione, da parte del RTI Donati, della dichiarazione di equivalenza del contratto collettivo nazionale applicato (CCNL), come richiesto dalla normativa e dalla lex specialis di gara. Inoltre, la commissione aveva illegittimamente attribuito punteggio come miglioria a una proposta del RTI Donati che costituiva invece una variante progettuale non ammessa. Il TAR ha quindi annullato l’aggiudicazione e dichiarato il diritto del RTI Sicea a subentrare, previa verifica dei requisiti di legge.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza sancisce che nei contratti pubblici, la mancata presentazione della dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL in sede di offerta costituisce una causa non sanabile di esclusione dalla gara, alla luce delle recenti modifiche normative (d.lgs. n. 209/2024 e Allegato I.01 al Codice degli Appalti). La dichiarazione è considerata parte integrante e sostanziale dell’offerta, poiché incide sulla determinazione dei costi e sulle tutele dei lavoratori. La stazione appaltante non può usare il soccorso istruttorio per integrare tale mancanza, né può ritenere equivalenti dichiarazioni generiche o successivi chiarimenti economici. La sentenza affronta anche la differenza tra migliorie e varianti nei progetti esecutivi degli appalti integrati, stabilendo che la proposta del RTI Donati (installazione di impianto fotovoltaico su edificio non incluso nel progetto base) andava qualificata come variante e non poteva essere valutata come semplice miglioria, con conseguente violazione delle regole di gara. Sul tema dell’illecito professionale, il TAR precisa che le misure di self-cleaning devono essere adottate ‘dopo’ e ‘in diretta connessione’ con i fatti contestati, non potendo essere riconosciute quelle generiche o antecedenti. L’effetto della sentenza è l’annullamento dell’aggiudicazione al RTI Donati, con riconoscimento del diritto del ricorrente (RTI Sicea) a subentrare nell’aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 11

Cardine della decisione: il TAR afferma che l’articolo 11 – nella versione aggiornata dal d.lgs. n. 209/2024 – impone l’obbligo per gli offerenti che intendono applicare un CCNL diverso da quello indicato dalla stazione appaltante di produrre in sede di offerta una dichiarazione di equivalenza delle tutele normative ed economiche per i lavoratori. Il TAR considera tale dichiarazione elemento essenziale e strutturale dell’offerta, la cui mancanza comporta l’esclusione dalla gara, non sanabile né con soccorso istruttorio né con successivi chiarimenti.

Articolo 44

Rilevante per inquadrare la natura di appalto integrato della gara, il TAR richiama l’articolo 44 per sottolineare che le proposte migliorative devono rimanere entro il perimetro progettuale definito nel progetto definitivo posto a base di gara. La sentenza chiarisce che non sono ammesse varianti non espressamente previste dalla lex specialis, come l’inclusione dell’impianto fotovoltaico su edificio non compreso nel progetto base.

Articolo 95

Richiamato per la disciplina delle cause non automatiche di esclusione che lasciano alla stazione appaltante un margine di discrezionalità nel valutare l’affidabilità professionale dell’operatore economico, come nel caso di gravi illeciti, inclusi procedimenti penali a carico del rappresentante della società.

Articolo 96

Invocato a supporto del dovere di esclusione dell’operatore economico anche in fase successiva alla presentazione dell’offerta se emergono situazioni di inaffidabilità, come un procedimento penale a carico del rappresentante. Sottolinea anche il dovere per l’operatore di comunicare tempestivamente eventuali fatti ostativi.

Articolo 98

Applica la definizione di illecito professionale grave e le condizioni per la valutazione di idoneità delle misure di self-cleaning. Il TAR rileva che la stazione appaltante avrebbe dovuto valutare la pertinenza temporale e sostanziale delle misure adottate dall’operatore rispetto ai fatti contestati.

Articolo 110

Rilevato in relazione al sub-procedimento di verifica di congruità delle offerte anomale e alla necessità, ai sensi dell’Allegato I.01, di compiere la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele del CCNL applicato quando differente da quello previsto dalla stazione appaltante.

Articolo 225

Menziato tra le norme di coordinamento e transitorie applicabili alla procedura, in quanto parte della disciplina di raccordo tra vecchio e nuovo regime normativo applicabile alla procedura in questione.

Articoli di riferimento