Annullamento dell'aggiudicazione per modifica non consentita dell’offerta tecnica in gara d’appalto per la gestione del canile sanitario ULSS 2 Marca Trevigiana
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Veneto ha annullato l’aggiudicazione in favore di Etica Pest s.r.l. per la gestione del servizio di recupero animali e canile sanitario presso ULSS 2 Marca Trevigiana. La decisione deriva dalla modifica, in sede di giustificazioni, della composizione del personale offerto, con sostituzione di personale formato con altri privi di formazione. Tale modifica ha inciso su un elemento valutato come criterio tecnico, violando il principio di immodificabilità dell’offerta. Il primo motivo di ricorso, relativo alla percentuale di giovani tra i dipendenti, è stato invece respinto perché la lex specialis non attribuiva un punteggio al numero di under 36 e la dichiarazione era sostanzialmente corrispondente. Il TAR, in applicazione della regola della soccombenza, ha condannato ULSS 2 e Etica Pest al pagamento delle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta due questioni principali. La prima riguarda la dichiarazione relativa alle pari opportunità generazionali (percentuale di under 36 tra i dipendenti), ritenuta non determinante ai fini dell’aggiudicazione perché non collegata a uno specifico punteggio nella lex specialis; inoltre, la differenza tra quanto dichiarato e quanto effettivamente attestato è stata ritenuta non essenziale. La seconda questione, invece, ha colpito nel segno: l’offerta tecnica di Etica Pest, valutata anche in ragione della formazione specifica di 13 operatori, è stata modificata nella fase di giustificazioni con la sostituzione di 4 operatori formati con altri privi di formazione. Questo ha comportato una modifica sostanziale di un elemento oggetto di valutazione tecnica, in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta e con il principio di fiducia reciproca tra stazione appaltante e operatori economici. Il TAR richiama la necessità che i dati dichiarati e valutati in offerta rimangano invariati, pena l’alterazione del confronto competitivo e la violazione dei principi di trasparenza e tutela della par condicio. Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere Etica Pest per la modifica sostanziale della propria offerta tecnica.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo è richiamato a supporto del rispetto dei principi generali di legalità, trasparenza e concorrenza che governano la gara pubblica. Il TAR sottolinea l’importanza del rispetto di tali principi nei procedimenti di valutazione delle offerte e nell’assegnazione dell’appalto, evidenziando che la modifica dell’offerta in sede di giustificazioni viola i principi di concorrenza e trasparenza che l’art. 1 tutela.
È stato oggetto di discussione in relazione alle ‘clausole sociali’ e agli impegni sulle pari opportunità generazionali (percentuale di giovani lavoratori). La sentenza ne chiarisce l’applicazione: la clausola non prevedeva un punteggio tecnico sulle pari opportunità, ma solo un impegno da dimostrare, e la verifica della sua attendibilità è stata considerata legittima e non tale da inficiarne la validità.
Riguarda gli impegni degli operatori economici sulle tematiche sociali e occupazionali, tra cui pari opportunità e formazione. Il TAR lo applica valutando come la modifica, in fase di giustificazioni, della composizione del personale comporti la violazione degli impegni dichiarati in offerta, laddove questi sono oggetto di valutazione tecnica e presupposti della fiducia tra stazione appaltante e concorrenti.
L’articolo disciplina i criteri di aggiudicazione e la necessità di valutare puntualmente gli elementi tecnici dichiarati in offerta. La sentenza valorizza il principio che la Commissione deve basarsi su elementi reali e dichiarati nella valutazione comparativa, e che variazioni sostanziali postume alterano la legittimità dell’aggiudicazione.
È menzionato quale riferimento procedurale nella verifica di congruità delle offerte (offerta anormalmente bassa). Nell’ambito della sentenza, si richiama per ribadire che la verifica deve avvenire sulla base dei dati dichiarati nell’offerta iniziale e non su elementi modificati successivamente, pena la violazione del principio di immodificabilità e il rischio di alterazione della concorrenza.



