Respinto il ricorso su aggiudicazione appalto per sistemi analitici: prevale il criterio funzionale e il principio di equivalenza
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Veneto ha respinto il ricorso di Stago Italia Unipersonale s.r.l. contro l’aggiudicazione, disposta dalla Azienda ULSS n. 9 “Scaligera”, del lotto n. 3 per la fornitura di sistemi analitici a Instrumentation Laboratory s.p.a.. Il ricorso lamentava il mancato soddisfacimento di alcuni requisiti tecnici minimi da parte dell’offerta aggiudicataria, ma il Tribunale ha ritenuto che i requisiti contestati dovevano essere interpretati in chiave funzionale e alla luce del principio di equivalenza di cui all’art. 79 Codice Appalti, essendo atti a garantire la sicurezza dell’operatore e non imponendo soluzioni tecnologiche specifiche. La soluzione tecnica offerta dall’aggiudicataria è stata considerata conforme poiché idonea a perseguire la finalità sostanziale richiesta dalla lex specialis.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la controversia sull’interpretazione dei requisiti minimi (come il caricamento/campionamento da provetta chiusa e la gestione prioritaria dei campioni urgenti) previsti dalla lex specialis della gara. Il TAR chiarisce che tali requisiti devono essere letti in modo funzionale e sistematico, privilegiando l’effettiva soddisfazione della finalità sostanziale (in particolare la sicurezza degli operatori) più che la mera conformità formale a specifiche tecniche. Viene applicato il principio di equivalenza, secondo cui è ammessa l’offerta di soluzioni tecniche differenti purché sostanzialmente equivalenti e capaci di realizzare gli obiettivi previsti dai documenti di gara. Le argomentazioni della ricorrente, incentrate su presunte difformità formali, sono respinte in quanto non dimostrano una carenza sostanziale nella soluzione proposta dalla controinteressata. Il Collegio ritiene, inoltre, che il sistema offerto debba essere valutato nel suo complesso e non limitatamente ai singoli componenti. Non emergendo violazioni effettive dei requisiti minimi né errori in sede di valutazione tecnica, il ricorso viene rigettato. Le spese sono compensate in ragione della complessità della questione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 108 disciplina i criteri di aggiudicazione, tra cui il principio dell’offerta economicamente più vantaggiosa come sintesi tra qualità e prezzo, tenendo conto degli aspetti tecnici e di sicurezza. La sentenza richiama questo criterio per giustificare l’operato della commissione di gara, che ha valutato la soluzione tecnica nella sua globalità e sulla base dei risultati e delle finalità concrete attese, piuttosto che su aspetti formali non essenziali. L’azione della commissione è quindi stata ritenuta conforme al quadro normativo e ai criteri di valutazione previsti dall’articolo 108.



