Annullamento dell’aggiudicazione per carenza dei requisiti di direzione lavori in gara di appalto pubblico
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale amministrativo di Trento ha dichiarato inammissibile il ricorso principale e ha accolto i motivi aggiunti presentati da Studio Altieri s.p.a., annullando l’aggiudicazione e dichiarando inefficace il contratto stipulato con il RTI ATI Project. Tale decisione è motivata dalla mancanza del requisito fondamentale di capacità tecnico-professionale relativo alla direzione lavori, che il RTI aggiudicatario non ha dimostrato pienamente di possedere nel decennio precedente la pubblicazione del bando. In particolare, alcuni servizi dichiarati come svolti non erano riconducibili all’effettiva direzione lavori richiesta, ma a prestazioni di progettazione o assistenza tecnica, e parte delle attività non erano concluse nel periodo rilevante. La stazione appaltante ha applicato una procedura di inversione procedimentale che prevede la verifica dei requisiti solo dopo l’aggiudicazione, ma il Tribunale ha ritenuto che le prove documentali non fossero sufficienti a superare la soglia minima prevista dal disciplinare di gara.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si basa sulla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione fondamentali per la validità dell’aggiudicazione di una procedura ristretta per un appalto pubblico. Nel caso specifico, il RTI ATI Project aveva autocertificato di possedere una capacità tecnica di direzione lavori nella categoria E.10 per un importo minimo stabilito dal bando (128.580.000 euro). L’istruttoria e i documenti prodotti hanno evidenziato che tale requisito non era integralmente soddisfatto: alcune attività erano riferite a progettazione o assistenza tecnica, non direzione lavori, e alcuni incarichi non erano terminati nel periodo di riferimento. La stazione appaltante aveva adottato un sistema di inversione procedimentale, differendo la verifica dei requisiti dopo l’aggiudicazione, ma l’effettiva verifica ha confermato l’insufficienza dei requisiti. Il Tribunale, pur riconoscendo che il principio del risultato e della fiducia in alcuni casi consenta un’applicazione sostanziale della normativa, ha sottolineato che non si può derogare ai requisiti sostanziali di capacità tecnica e professionale prescritti dal bando, pena la violazione del principio di parità di trattamento e di legalità nelle gare pubbliche. Pertanto, è stata dichiarata l’inefficacia del contratto stipulato con il RTI ATI Project e accolte le istanze di Studio Altieri, senza però assegnare l’appalto al ricorrente, che dovrà anch’esso dimostrare il possesso dei requisiti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 114 del Codice degli Appalti è stato centrale per definire il requisito di capacità tecnica richiesto, ossia l’esperienza nella direzione lavori, intesa come controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione delle opere. La sentenza ha interpretato che solo i servizi realmente svolti come direzione lavori qualificata possono essere computati ai fini del requisito. Attività come progettazione o assistenza tecnica, pur importanti, non rientrano nella categoria ‘direzione lavori’ prevista dall’articolo e quindi non soddisfano il requisito di partecipazione.



